Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1668 studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lega dell’avv.to Patelmo, e l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado n. 1384 del 2003 (proposto al TAR per la Toscana), l’odierna appellante impugnava il provvedimento di non ammissione della propria figlia alla frequenza della seconda classe presso il Liceo delle scienze sociali "Niccolò Macchiavelli – Gino Capponi" al termine dell’anno scolastico 2002 – 2003.

Con successivi motivi aggiunti, ella ha impugnato il successivo provvedimento, di analogo contenuto, reso a seguito dell’ordinanza cautelare del TAR 23 settembre 2003, n. 965, e chiedeva la condanna del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al risarcimento dei danni ingiusti subiti, lamentando la violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 4, terzo comma, della legge 10 febbraio 2000, n. 30, non essendo stati attivati interventi didattici integrativi in favore della studentessa a seguito del passaggio dal liceo classico al liceo delle scienze sociali, ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione al suo rendimento scolastico.

Con la la sentenza di primo grado, il Tribunale amministrativo della Toscana ha respinto il ricorso, affermando che nessuna relazione o rapporto di consequenzialità può ritenersi esistente tra l’istituzione o meno di interventi didattici ed educativi integrativi, ed anche tra le modalità ed efficacia del loro svolgimento, ed il giudizio finale riportato dal singolo studente, negando comunque che le "apposite iniziative didattiche" debbano necessariamente consistere in corsi aggiuntivi da effettuarsi al di fuori del normale orario scolastico, e rilevando come la valutazione del quadro d’insieme presentato dallo studente rientra nella discrezionalità del collegio dei docenti il quale, nel caso di specie, non ha esercitato tale discrezionalità in maniera illogica.

Con l’appello in esame, l’originaria ricorrente ha contestato le argomentazioni della sentenza di primo grado ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso originario e dei motivi aggiunti.

2. Osserva la Sezione che il presupposto per l’ammissione alla classe superiore è il proficuo impegno dello studente nell’applicarsi alle materie di studio, e che tale presupposto – come è stato correttamente constatato in sede amministrativa (già col primo giudizio negativo, ribadito in quello conseguente alla pronuncia cautelare) è palesemente mancato nel caso di specie, nella quale l’alunna ha riportato valutazioni non sufficienti in sette materie.

Il numero delle insufficienze è stato del tutto ragionevolmente ritenuto idoneo a far qualificare "grave" la sua situazione scolastica.

La Sezione, inoltre, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere condivisa anche nella parte in cui rileva che gli interventi integrativi di cui all’art. 4, terzo comma, della legge 10 febbraio 2000, n. 30, non devono necessariamente consistere nella organizzazione di corsi aggiuntivi da effettuarsi al di fuori del normale orario scolastico, atteso che la legge non detta alcuna prescrizione in tal senso, e che comunque qualsiasi risultato scolastico si basa, prima di tutto, sull’impegno dello studente, che nella specie nemmeno si afferma sia stato prodotto in misura adeguata;

3. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Le spese del presente grado del giudizio, contenute nella misura indicata in dispositivo in ragione della limitata attività difensiva posta in essere dalla parte appellata, debbano essere, come di regola, poste a carico della parte soccombente
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2229 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’Amministrazione appellata, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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