Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 12300 Assemblea dei condomini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 1-4-2001 S.L., premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare sita in (OMISSIS), ricadente nel complesso residenziale (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina G.V. in proprio e quale amministratore del Condominio (OMISSIS), assumendo che il Condominio in oggetto era amministrato in modo contrario alla legge ed in violazione dei diritti dell’esponente nella qualità di condomina; in particolare sosteneva che le delibere adottate dall’assemblea del 25- 3-2001 erano nulle in quanto la convocazione con lettera Racc.ta A/R del 13-4-2001 era pervenuta dopo la data fissata per l’assemblea.

L’attrice avanzava altre doglianze e chiedeva la sospensione delle delibere del 25-3-2001, la sospensione dei lavori relativi all’impianto elettrico, la rimozione dei paletti al centro della carreggiata, e la declaratoria di responsabilità dell’amministratore, con la condanna dello stesso al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio il G. in proprio e nella suddetta qualità contestando le domande attrici, facendo rilevare in particolare che nella riunione del 25-3-2001 non era stata adottata alcuna delibera se non di rinvio, e che l’amministratore non aveva autorizzato l’esecuzione dei lavori indicati dalla S., che erano invece stati autorizzati dal Consiglio dei Condomini in modo legittimo.

Successivamente si costituiva in giudizio B.A. quale nuovo amministratore del suddetto Condominio facendo proprie le domande e le eccezioni già formulate.

Il Tribunale adito con sentenza del 28-10-2002 rigettava le domande attrici.

Proposto gravame da parte della S. cui resisteva il G. in proprio e quale amministratore del predetto Condominio la Corte di Appello di Messina con sentenza del 25-11-2004 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza la S. ha proposto un ricorso affidato a sette motivi; il difensore del Condominio (OMISSIS) ha partecipato all’udienza di discussione; il G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. ed erronea motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente l’interesse ad agire dell’esponente in ordine alla domanda di impugnazione di una delibera assembleare di cui non conosceva il contenuto e che nessun pregiudizio poteva arrecarle, dato che l’assemblea era stata rinviata per mancanza di locali.

La S., premesso che la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 c.c. non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello relativo alla rimozione dell’atto, assume che l’omessa convocazione dell’esponente per l’assemblea del 25-3-2001 legittimava la stessa ad agire per l’annullamento della delibera impugnata per contrarietà alla legge;

aggiunge che la circostanza che la suddetta assemblea condominiale non si era tenuta per indisponibilità delle sede era stata resa nota alla ricorrente soltanto dalla lettura della comparsa di costituzione depositata dal G., e che a seguito di tale contestazione l’istante aveva rinunciato alla istanza di sospensione delle delibere adottate in data 25-3-2001; rileva che comunque, attesa l’irregolarità della convocazione, l’amministratore del Condominio era tenuto a risarcire i danni causati dalla propria inefficienza per la rinnovazione degli atti nulli.

Infine la S. evidenzia che l’avvenuta rinuncia alla domanda di sospensione dell’esecuzione delle delibere impugnate aveva comportato implicitamente anche la rinuncia alla domanda di annullamento di tali delibere, domanda alla quale l’esponente non aveva potuto rinunciare espressamente avendo il giudice omesso il rinvio all’udienza per gli incombenti previsti dall’art. 183 c.p.c..

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha correttamente affermato che, poichè il termine per impugnare le delibere condominiali da parte dei condomini assenti decorre dalla data di comunicazione delle delibere stesse, la S., prima di impugnare una delibera di cui non conosceva il contenuto, avrebbe dovuto attendere la comunicazione della stessa, essendo prima di tale conoscenza carente di interesse in proposito, posto che l’interesse ad impugnare una delibera condominiale nasce dal pregiudizio che un condomino può ricevere dalla esecuzione della stessa, che deve essere indicato come motivo di impugnazione; ha quindi evidenziato che nella specie la delibera impugnata non poteva arrecare in radice nessun pregiudizio alla S., dato che la riunione assembleare era stata rinviata per mancanza di locali; in proposito, ritenute condivisibili tali statuizioni comunque non oggetto di censure specifiche, è appena il caso di osservare che il richiamo della ricorrente al principio sostenuto da questa stessa Corte – secondo cui in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c. come condizione dell’azione di annullamento anzidetta costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali da cui sono affette le deliberazioni (Cass. 23-3-2001 n. 4270) – è irrilevante nella fattispecie dove, come si è riferito, nell’assemblea del 25-3- 2001 non era stata assunta alcuna delibera.

La Corte territoriale ha poi escluso che la S. avesse ricevuto un qualsiasi danno dalla suddetta convocazione di assemblea neppure sotto l’aspetto di una pretesa inefficienza dell’amministratore, che in effetti aveva inviato tempestivamente all’appellante l’avviso di convocazione con lettera raccomandata R.R. del 13-3-2001 per la riunione del 25-3-2001, e che pertanto non poteva essere ritenuto responsabile per l’eventuale ritardo con cui l’avviso era pervenuto alla destinataria.

Infine con riferimento all’ultimo profilo di censura si rileva che il giudice di appello ha affermato che la S. all’udienza del 21-9- 2001, mentre aveva rinunciato alla domanda di sospensione delle delibere assembleari del 25-3-2001, aveva mantenuto ferma l’autonoma domanda di annullamento delle stesse; ed è evidente che nessuna preclusione sussisteva ad una rinuncia in tal senso.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 66 disp. att. c.c., sostiene che il giudice di appello, affermando che le opere di cui l’appellante asseriva l’illegittimità erano state approvate dal Consiglio dei Condomini nell’assemblea del 5-8-2000, e che quindi la S. avrebbe dovuto impugnare tale ultima delibera, ha trascurato di considerare che il verbale della riunione del 5-8-2000 non era mai stato notificato all’esponente, che quindi non avrebbe potuto impugnare tempestivamente alcunchè; a tal punto, comunque, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la regolare convocazione e costituzione della riunione del Consiglio dei Condomini del 5-8- 2000 e, in assenza di documenti giustificativi, si sarebbe dovuto ritenere nulle o annullare le delibere adottate in quella sede.

Con il terzo motivo la S., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1135-1136 c.c. ed erronea motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la legittimità delle opere approvate dal Consiglio dei Condomini non tenendo conto che, come eccepito dall’esponente, i lavori contestati e le relative spese non avrebbero potuto essere deliberati in quanto non contemplati nell’ordine del giorno del Consiglio dei Condomini del 5-9-2000.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono inammissibili.

La Corte territoriale, premesso che tutte le opere di cui l’appellante assumeva l’illegittimità erano state approvate dal Consiglio dei Condomini – organo regolarmente previsto nel regolamento di condominio ed avente le deleghe degli altri condomini per deliberare – nell’assemblea del 5-8-2000 e ribadite in quella del 30-1-2001, ha sostenuto che la S., al fine di contestare la regolarità delle decisioni del predetto organo, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare le relative delibere, e non limitarsi a dedurne la illegittimità.

Orbene deve rilevarsi che con i motivi in esame la ricorrente, deducendo che il verbale della riunione del Consiglio dei Condomini non le era mai stato comunicato, e che inoltre non era prevista nell’ordine del giorno della riunione suddetta l’approvazione della esecuzione dei lavori contestati e delle relative spese, prospetta una questione, che implica un accertamento di fatto, non trattata dalla sentenza impugnata; pertanto la ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità delle censure suddette, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1120-1121 c.c., assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile in quanto costituente domanda nuova la richiesta di declaratoria di illegittimità dell’art. 12 del regolamento di condominio; infatti era stato il giudice di primo grado a far discendere la legittimità delle delibere impugnate dal suddetto art. 12, che a suo dire autorizzava l’amministratore ad eseguire spese straordinarie quando fossero urgenti, con il parere favorevole del Consiglio dei Condomini;

comunque la S. aveva sempre sostenuto che i lavori contestati non avrebbero potuto giammai essere considerati straordinari ed urgenti.

La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

Sotto un primo profilo deve rilevarsi che il convincimento della sentenza impugnata circa il carattere di novità della domanda dell’appellante relativa al riconoscimento dell’illegittimità dell’art. 12 del regolamento di condominio è confermata dalle stesse deduzioni contenute nel motivo in esame laddove, lungi dal sostenere di aver già sollevato la questione in oggetto nel primo grado di giudizio, la ricorrente si limita ad affermare che secondo il giudice di primo grado la legittimità delle delibere impugnate discendeva da quanto previsto da tale articolo in materia di poteri dell’amministratore di eseguire spese straordinarie per lavori urgenti.

Per il resto la censura, prospettando la natura non straordinaria nè urgente dei lavori approvati dal Consiglio dei Condomini, si rivela inammissibile alla luce delle argomentazioni svolte in sede di esame del secondo e del terzo motivo di ricorso in ordine alla mancata impugnazione da parte della S. delle delibere del suddetto organo del 5-8-2000 e del 30-1-2001.

Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 183-184 c.p.c., premesso che il giudice di primo grado all’udienza di trattazione aveva assunto la causa a riserva per decidere sulle questioni preliminari e, sciogliendo la riserva, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, sostiene l’erroneità dell’assunto del giudice di appello che aveva ritenuto legittima tale ordinanza, atteso che la riserva avrebbe dovuto essere assunta solo in ordine alla richiesta di sospensiva, e non violare il diritto di difesa dell’esponente e non precludere alla stessa la facoltà di richiedere mezzi di prova e quella di rinunciare alla domanda di annullamento della delibera del 25-3-2001; inoltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5 non erano stati richiesti perchè le parti attendevano soltanto una pronuncia limitata alla richiesta di sospensione della delibera impugnata.

La censura è inammissibile.

La Corte territoriale ha rilevato che il giudice di primo grado all’udienza di precisazione delle conclusioni aveva preso in riserva la decisione e, non ritenendo la necessità di assunzione di mezzi istruttori, peraltro non richiesti da parte attrice, aveva correttamente rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Orbene la ricorrente, nel prospettare l’impossibilità di articolare i propri mezzi istruttori, aveva l’onere, in realtà non assolto, di indicare specificatamente il contenuto di essi al fine di permettere a questa Corte il controllo in ordine alle decisività dei fatti da provare, che deve essere effettuato sulla scorta delle deduzioni contenute nel ricorso.

Con il sesto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostiene che, a fronte di una serie articolata di domande formulate dall’esponente, la sentenza impugnata si era pronunciata solamente sulla domanda di sospensione dell’efficacia delle delibere adottate nell’assemblea del 25-3-2001.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello formulato dalla S. secondo il quale il giudice di primo grado non si era pronunciato su alcune domande proposte dall’attrice, affermando che la sentenza impugnata aveva seguito un "iter" logico in base al quale erano state rigettate globalmente tutte le domande attinenti alle dedotte irregolarità di gestione da parte dell’amministratore, senza che fosse necessario esaminarle partitamente.

Orbene, premesso che tale statuizione non è stata censurata specificatamente in questa sede, si rileva, in ordine alla natura delle altre domande sulle quali il giudice di appello non si sarebbe pronunciato, che esse riguardano sia l’impugnativa delle delibere che sarebbero state assunte nell’assemblea del 25-3-2001, sia le spese straordinarie stanziate per l’installazione del nuovo cancello, per la collocazione di paletti e per l’impianto elettrico – citofonico;

in proposito è agevole richiamare, quanto alla prima domanda, le argomentazioni svolte in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso e, quanto alla seconda domanda, che la Corte territoriale ha affermato che tutte le opere di cui l’appellante deduceva l’illegittimità erano state approvate dal Consiglio dei Condomini con Delib. 5 agosto 2000 e Delib. 30 gennaio 2001, entrambe non impugnate dalla S., come già osservato in sede di esame del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Con il settimo motivo la S., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1130-1131 c.c., censura la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione formulata dall’istante di irregolarità della costituzione in giudizio degli amministratori del Condominio G.V. ed B.A. sia perchè tardiva sia perchè riconosceva la legittimità degli stessi a stare in giudizio per resistere alla impugnazione di una delibera, trattandosi di controversia che rientrava nelle loro normali attribuzioni; la ricorrente, premesso che l’eccezione proposta era stata tempestiva, in quanto formulata allorchè l’esponente aveva avuto cognizione che nessuna delibera autorizzativa a stare in giudizio era stata adottata, afferma che la rappresentanza giudiziale di un condominio non discende "ope legis", ma necessita di apposita autorizzazione assembleare.

La censura è inammissibile.

Premesso che il giudice di appello ha affermato che ai sensi dei combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c. l’amministratore è legittimato ad agire in giudizio per resistere all’impugnazione di una delibera senza specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, si rileva che il motivo in esame, così come formulato, non contiene una specifica censura alla "ratio decidendi" sopra enunciata, riguardante la legittimità dell’amministratore di Condominio ad agire in giudizio senza autorizzazione assembleare con riferimento alla impugnativa di una delibera.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Condominio (OMISSIS) di Euro 200,00 per spese e di Euro 1000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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