Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11287

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 17.6.2009, il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, dichiarò M.D. responsabile della contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., e lo condannò alla pena di Euro 1000,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento agli artt. 157 ss. c.p., in quanto il reato è stato commesso in data 7.4.2004, ed – essendo lo stesso istantaneo e di natura contravvenzionale – il termine massimo di prescrizione di anni quattro e mesi sei è decorso in data 7.10.2008, ovvero in data anteriore alla sentenza impugnata.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.

Il Tribunale di Latina ha riqualificato il fatto contestato al M., e ha quindi ritenuto la sussistenza dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p., rilevando che "sotto il profilo soggettivo, è stata comunque data dall’imputato una spiegazione delle modalità con le quali è venuto in possesso del mezzo, attraverso la produzione documentale ed avendo egli stesso sin dall’atto del sequestro riferito il nominativo di chi glielo aveva venduto …e il prezzo".

Considerato che l’atto di vendita è del 7.4.2004, il reato deve ritenersi consumato in tale data; e – poichè il reato si prescrive nel termine massimo di anni quattro e mesi sei – alla data della sentenza (17.6.2009) il termine era già trascorso.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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