T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 01-07-2010, n. 2412 BELLEZZE NATURALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’immobiliare G.T.M. s.a.s., in persona del suo amministratore unico H.F., impugna il provvedimento del 29. 10. 2009 n. 139 con cui la Soprintendenza per i beni architettonici ha annullato l’autorizzazione del 27. 8. 2009 n. 6727 rilasciata dalla Comunità montana parco Alto Garda bresciano per la costruzione di 6 ville unifamiliari con piscina e garage in area paesaggisticamente vincolata.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata sostenendo che il progetto andava sottoposto a piano di lottizzazione, previo parere della Soprintendenza, e che comunque l’impatto dell’intervento sul paesaggio era stato valutato in modo improprio a seguito di una istruttoria carente che non aveva tenuto conto degli elementi di vulnerabilità e di rischio connessi allo stesso.

Il ricorso è sostenuto da un unico motivo di ricorso, che si ritiene di poter distinguere in due diversi profili, che sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perché avrebbe effettuato indebite valutazioni di merito, sovrapponendo il proprio giudizio a quello dell’organo cui è rimessa la decisione sulla compatibilità dell’intervento;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo perché erroneamente avrebbe ritenuto necessaria la redazione di piano di lottizzazione, in quanto le previsioni del p.r.g. di Toscolano Maderno prevedono nell’area in esame la previa redazione di piano attuativo soltanto per tipologie di interventi (densità superiore a 3 mc/mq o altezza superiore a 25 mt.) che non ricorrono nel caso in esame.

Nel ricorso era formulata altresì istanza di risarcimento del danno subito, individuato nel ritardo con cui sono destinati ad iniziare i lavori.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso ed allegava nota di deposito documenti.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, che veniva però rinunciata all’udienza del 27. 1. 2010, circostanza di cui il Tribunale prendeva atto con l’ordinanza del 29. 1. 2010, n. 78.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 9. 6. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il primo profilo dell’unico motivo di ricorso, in cui si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo perché avrebbe effettuato indebite valutazioni di merito, sovrapponendo il proprio giudizio a quello dell’organo cui è rimessa la decisione sulla compatibilità dell’intervento, è infondato.

Premesso che si versa in un caso di progetto di costruzione di 6 ville con piscina e garage in area paesaggisticamente vincolata facente parte del Parco dell’Alto Garda bresciano, attualmente occupata da un uliveto, per verificare se nel provvedimento della Soprintendenza sono state effettuate censure di merito o di legittimità, occorre passare in rassegna i tre atti fondamentali che hanno scandito la procedura oggetto di contenzioso: la relazione istruttoria del tecnico della Comunità montana del Parco Alto Garda bresciano, il verbale della Commissione per il paesaggio recepito per relationem nel provvedimento autorizzativo, ed il provvedimento della Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione.

Nella relazione istruttoria del 20. 5. 2009 il tecnico della Comunità montana identifica gli elementi di criticità presenti nell’intervento progettato (tra cui): alterazione della morfologia delle sistemazioni agrarie; sostituzione dei muri a secco dei terrazzamenti e dei muri di sostegno delle strade con muri in calcestruzzo a vista; andamenti e pendenze discordanti rispetto all’andamento prevalente e tipico delle curve di livello. Si indicano anche quelli che sono gli indirizzi di tutela del Parco, tra cui si è il caso di evidenziare in particolare "salvaguardia delle colture tradizionali", "contenere la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto ed a oliveto o la sostituzione con altre colture".

Nel verbale della Commissione per il paesaggio del 21. 5. 2009 si afferma, invece, che l’intervento sarebbe compatibile con il vincolo per la non eccessiva acclività del versante che consente una collocazione che non ingenera alterazioni inaccettabili al sistema morfologico; che l’edificazione è spalmata e non compatta ("maggiore percepibilità di limitate porzioni di fronte, anche se consente una maggiore articolazione delle masse"); si manifesta invece perplessità per la collocazione isolata delle autorimesse e della strada di accesso. Nel verbale del 13. 6. 2009, viste le modifiche progettuali ad autorimesse e strada di accesso, si accoglie.

Nel provvedimento della Soprintendenza oggetto di impugnazione si legge, invece, (tra l’altro) che il provvedimento autorizzatorio – che, come detto, recepisce per relationem il parere della Commissione per il paesaggio – avrebbe definito l’intervento accettabile senza precise motivazioni; che non sarebbe stato valutato l’impatto delle nuove costruzioni tenendo conto che sono impostate a quota superiore di 1 m. a quella naturale del terreno; che l’istruttoria sarebbe stata carente perché non avrebbe valutato la tendenza ad occupare gli spazi agricoli con conseguente dissoluzione di questo importante componente dell’ambiente gardesano; che il progetto sarebbe stato accolto senza le opere di mitigazione (di cui in effetti non v’è traccia nella decisione della Commissione).

Le osservazioni effettuate dalla Soprintendenza non costituiscono rivalutazioni dell’azione amministrativa effettuata in sede locale, ma rilievi sulla legittimità dell’agire amministrativo, concretandosi le stesse in censure di difetto di motivazione e di adeguata istruttoria sull’impatto delle opere (cfr. sul punto Consiglio di stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1844: l’annullamento ministeriale di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, contemplato dall’art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, potendo riguardare tutti i vizi di legittimità, comprese le singole ipotesi riconducibili all’eccesso di potere, ben può essere pronunciato per difetto di motivazione, in quanto in sede di autorizzazione regionale o di organo delegato dalla regione, a norma dell’art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497, anche l’atto positivo di assentimento richiede un’adeguata motivazione sulla compatibilità effettiva dell’opera con gli specifici valori paesistici dei luoghi).

La Soprintendenza, infatti, affermando – ad esempio – che l’istruttoria sarebbe stata carente perché non avrebbe valutato la tendenza ad occupare gli spazi agricoli con conseguente dissoluzione di questo importante componente dell’ambiente gardesano, ha correttamente evidenziato che l’amministrazione non poteva esimersi dal valutare la circostanza che le 6 ville oggetto di contenzioso sarebbero andate ad occupare uno spazio attualmente ricoperto da un uliveto.

Il Piano territoriale di coordinamento del Parco Alto garda bresciano prevede tra i propri indirizzi di tutela al punto E3 (pag. 66 della pubblicazione sul B.U.R.L.) sei indirizzi, tra cui viene in evidenza in particolare il seguente: "contenere la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto ed a oliveto o la sostituzione con altre colture".

Il progetto presentato dalla ricorrente cozza in modo espresso contro questo obiettivo del Piano territoriale di coordinamento, in quanto viene ad eliminare un uliveto ed a sostituirlo con la edificazione di alcune ville.

Questo specifico elemento di criticità era stato anche evidenziato dal tecnico della Comunità montana nella relazione istruttoria del 20. 5. 2009, che però è stata disattesa senza alcuna osservazione di segno contrario né nel verbale della Commissione per il paesaggio, né nel provvedimento autorizzatorio.

Né si può ritenere che la Commissione per il paesaggio, nel curare l’istruttoria su questo punto, abbia fatto indirettamente riferimento alla documentazione della parte che presentava la richiesta di poter costruire. Nella relazione presentata dalla parte, infatti, l’argomento dell’uliveto che viene ad essere eliminato dalle ville in progetto è risolto con questa semplice frase: "quanto ai criteri ed ai parametri di incidenza morfologica e tipologica e di incidenza linguistica (stile, materiali, colori) di incidenza visiva e di incidenza simbolica, si è già sopra descritto come il progetto si inserisce in un contesto in cui detti valori sono pressoché inesistenti". Il Costruttore quindi non si era proprio posto il problema della conservazione dell’uliveto come elemento visivo caratteristico del panorama del Garda bresciano, in quanto aveva affermato (pro domo sua) che valori di incidenza visiva e simbolica erano "inesistenti".

Sempre nella stessa relazione, d’altronde, poche righe sopra il tecnico del costruttore aveva anche scritto: "sotto il profilo simbolico (descrivere se nella zona dove si farà l’opera in oggetto vi sono particolari valori simbolici): Nella zona non vi sono particolari valori simbolici".

Il terreno coltivato ad uliveto – che per il Piano territoriale di coordinamento del Parco ha un valore simbolico del paesaggio dell’Alto garda bresciano e che per questo deve essere è destinatario di uno specifico indirizzo di tutela che mira ad evitare che siano occupate da edificazione le superfici interessate da tale coltivazione – viene definito dal tecnico della ricorrente, con valutazione acriticamente recepita dall’amministrazione locale, come un "contesto in cui detti valori sono pressoché inesistenti".

E’ stata, pertanto, particolarmente acuta la valutazione della Soprintendenza (ma già del tecnico del Parco che aveva espresso un giudizio parzialmente disatteso dalla Commissione per il paesaggio) che ha censurato il difetto di istruttoria del provvedimento autorizzatorio rilevando che non era stato affrontato l’aspetto della tendenza ad occupare gli spazi agricoli con conseguente dissoluzione di questo importante componente dell’ambiente gardesano.

II. Il secondo profilo dell’unico motivo di ricorso – in cui si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo perché erroneamente avrebbe ritenuto necessaria la redazione di piano di lottizzazione, in quanto le previsioni del p.r.g. di Toscolano Maderno prevedono nell’area in esame la previa redazione di piano attuativo soltanto per tipologie di interventi (densità superiore a 3 mc/mq o altezza superiore a 25 mt.) che non ricorrono nel caso in esame – è inammissibile.

Secondo l’elaborazione della giurisprudenza amministrativa "il ricorrente non ha interesse all’ accoglimento di un solo motivo di gravame, quando esso non sia di per sè idoneo a determinare l’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, che si regge pure su altre statuizioni non impugnate o disattese dal giudice adito (nella specie, un comune censura una decisione tutoria negativa sotto vari profili, ma l’unico motivo astrattamente accoglibile non gli procura alcun" utilità giuridica, perché la decisione stessa reca altri dati ritenuti corretti dal giudice o addirittura non impugnati" (CdS, V, 93/97; v. anche T.a.r. Lazio, III, 7230/04 nel senso che "il ricorso è inammissibile ove non sorretto da un corrispondente interesse ad agire, in quanto in tale caso nessuna utilità concreta può ritrarsi dalla decisione finale, non essendo dunque sufficiente denunciare la contrarietà del procedimento alla norma").

Nel caso in esame il provvedimento impugnato si regge anche solo sulla motivazione relativa alla mancata valutazione degli elementi di criticità relativa alla scomparsa di area destinata ad uliveto. La circostanza che la Soprintendenza abbia motivato anche sulla necessità del piano di lottizzazione, pertanto, non era strettamente necessaria, ed il relativo accoglimento non comporterebbe pertanto alcuna utilità per il ricorrente.

III. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (sulla loro liquidazione incide la circostanza che l’Avvocatura, pur avendo garantito la presenza nelle udienze, ha depositato solo una costituzione formale).

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che determina in euro 500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovute).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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