Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1663 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il T.A.R.Toscana, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso n. 56 del 1998, proposto da B.M.G. avverso l’ordine di rilascio per occupazione senza titolo di un terreno di mq 744, di proprietà demaniale, sito in Marina di Pisa, viale D’Annunzio, intimato dalla Direzione Compartimentale del Territorio per la Toscana e l’Umbria – Sezione Distaccata Demanio di Pisa con provvedimento prot. n. 2947 Rep. D 123/337/2853 del 5 agosto 1997 (notificato il 17 ottobre 1997), dichiarando le spese di causa interamente compensate fra le parti.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la ricorrente soccombente, chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

3. Si costituiva l’appellata Amministrazione statale, eccependo l’irricevibilità dell’appello per tardività e contestandone comunque la fondatezza nel merito.

4. Con atto del 28 gennaio 2011 il difensore dell’appellante, in rappresentanza della medesima, dichiarava di non aver più interesse al ricorso, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere a spese compensate.

5. All’odierna udienza pubblica la difesa dell’Amministrazione appellata prendeva atto della dichiarazione di controparte e non si opponeva alla compensazione delle spese di causa.

Indi la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Sebbene l’appellante avesse impropriamente chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che ricorre solo qualora intervenga un provvedimento successivo dell’Amministrazione integralmente satisfattivo dell’interesse di parte ricorrente – evento, nella specie neppure dedotto -, la dichiarazione resa dall’appellante, tramite il procuratore costituito in giudizio, che "è cessato l’interesse a coltivare il ricorso" (v. così, testualmente, l’atto del 28 gennaio 2011), determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Infatti, il venir meno dell’interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva della stessa parte ricorrente in relazione a sopravvenienze indipendenti dal comportamento della controparte, e nel caso di specie la sopra citata dichiarazione costituisce evidente espressione di siffatta valutazione.

Per le ragioni sopra precisate l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

7. Le spese del grado vanno interamente compensate tra le parti, non essendosi la difesa dell’Amministrazione appellata, costituita in giudizio, opposta alla correlativa richiesta dell’appellante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sull’appello n. 844 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara le spese del grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *