Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1661 termini Circolari e istruzioni ministeriali Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata, il T.A.R. per la Liguria ha accolto il ricorso n. 867 del 2003 proposto dagli odierni appellati avverso il provvedimento con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria ha annullato in data 12 maggio 2003 l’autorizzazione ambientale rilasciata in data 10 marzo 2003 dal Comune di Sanremo in relazione a lavori relativi alla costruzione di un fabbricato rurale in strada Gozo Superiore.

Nel dettaglio, il T.A.R., assorbiti gli altri motivi di ricorso, ha ritenuto fondato quello con cui è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Propone gravame l’Amministrazione, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 18 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del gravame dedotta dagli appellati.

E’ sufficiente, invero, osservare che al termine "lungo" di un anno per impugnare le sentenze del Tar non notificate deve essere aggiunto il tempo corrispondente alla sospensione dei termini nel periodo feriale, che è di 46 giorni e non di 45, tanti essendo i giorni compresi nel periodo di sospensione che decorre dal 1° agosto al 15 settembre (in termini, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6377).

2. Nel merito, l’appello va accolto.

Invero, tanto più in considerazione del fatto che il procedimento in esame, conclusosi con il contestato provvedimento, si è svolto dopo la regolamentazione introdotta con il D.M. n. 165 del 19 giugno 2002, che ha modificato la previsione contenuta nell’art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 (la quale richiedeva espressamente l’inizio dell’avviso del procedimento da parte dell’autorità statale), appare dirimente al Collegio la circostanza per cui gli odierni appellati, ad onta dell’omessa comunicazione rituale dell’avvio del procedimento di controllo conclusosi con il provvedimento di annullamento impugnato in primo grado, hanno avuto equipollente conoscenza dello stesso per effetto dell’espressa avvertenza contenuta nel provvedimento comunale recante rilascio del titolo abilitativo di natura edilizia e, al contempo, dell’autorizzazione paesistica.

3. Si deve passare all’esame dei motivi assorbiti in primo grado, in questa sede riproposti dagli appellati.

Essi vanno respinti.

3.1. Quanto al primo, relativo alla dedotta inosservanza del termine di sessanta giorni assegnato all’amministrazione statale per l’esercizio del potere di annullamento, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di annullamento del nullaosta paesistico non ha natura di atto recettizio, con la conseguenza che il termine – perentorio – di sessanta giorni previsto per la sua adozione attiene al solo esercizio del potere di annullamento da parte dell’Amministrazione statale e non anche alla comunicazione o notificazione ai destinatari del provvedimento stesso (in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, sent. 9 ottobre 2007, n. 5237; id., Sez. VI, sent. 5 marzo 2007, n. 1027).

D’altra parte, a diversa conclusione non può pervenirsi assegnando rilievo al decreto direttoriale del 18 dicembre 1996, che, nel delegare alle locali soprintendenze il potere di adottare i provvedimenti di annullamento dei nulla osta paesistici, stabilisce che nel termine di legge di sessanta giorni il provvedimento va non solo adottato, ma anche comunicato ai destinatari.

Come già chiarito dalla Sezione, posto che la natura recettizia o meno di un provvedimento è stabilita dalla legge e che il regolamento ministeriale che disciplina i procedimenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali non incide sulla natura non recettizia del provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico, il decreto direttoriale del 18 dicembre 1996 che delega il potere di annullamento ai Soprintendenti si pone, nella parte in cui detta le regole dell’esercizio del potere, come circolare esplicativa.

In conformità ai principi generali in materia di circolari, pertanto, le stesse sono atti interni all’amministrazione, prive di rilevanza esterna, non vincolanti se contrarie alle leggi.

In conclusione, la circolare citata non è idonea ad alterare la natura giuridica non recettizia del provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2001, n. 4639).

Consegue che nel caso di specie risulta osservato il termine di sessanta giorni.

Invero, premesso che il termine in questione cadeva la domenica dell’11 maggio 2003, deve considerarsi coerente con il su descritto quadro normativo l’adozione del provvedimento impugnato in primo grado il lunedì 12 maggio 2003.

Invero, l’art. 155 comma 4 c.p.c. e l’art. 2963 c.c., secondo cui il termine in scadenza in giorno festivo è spostato al primo giorno seguente non festivo, trovano applicazione anche nel procedimento di controllo, essendo espressione di un principio di carattere generale.

3.2. Va infine respinto l’ultimo motivo assorbito in primo grado e riproposto in appello, relativo alla dedotta afferenza al merito, anziché alla sola legittimità, delle ragioni poste dall’autorità statale a fondamento del contestato annullamento.

Ritiene, invero, il Collegio che la Soprintendenza, con l’atto di annullamento impugnato, non ha effettuato uno sconfinamento in valutazioni di merito non consentite, ma ha svolto in modo appropriato il controllo di legittimità ad essa attribuito.

E’ sufficiente osservare, invero, che la parte del provvedimento comunale di autorizzazione annullato, lungi dal contenere, come non condivisibilmente sostenuto dagli appellati, una precisa indicazione dello stato dei luoghi, delle caratteristiche tipologiche delle opere da realizzare e delle ragioni sottese alla positiva valutazione dell’intervento progettato, si risolve in una formula di stile, non certo idonea ad attestare la conduzione, ad opera dell’autorità amministrativa comunale preposta alla gestione del vincolo, di una adeguata valutazione di compatibilità con lo stesso (e con i valori ad esso sottesi) dell’intervento progettato.

Né d’altra parte appaiono irragionevoli o inesatte le asserzioni contenute nel provvedimento impugnato relative alla collocazione della strada di accesso al fabbricato, all’alterazione dell’assetto morfologico e vegetazionale, all’anomalia della tipologia di costruzione, al contrasto con le indicazioni del P.T.C.P., poiché l’autorizzazione comunale non contiene alcuna motivazione sulla incidenza sul pregio dei luoghi delle soluzioni progettuali prevste (caratterizzate da uno sbancamento, dalla riduzione del bosco esistente e dalla alterazione del carattere insediativo sparso).

4. Alla stregua delle esposte ragioni, va quindi accolto l’appello, vanno respinti i motivi assorbiti in primo grado e riproposti in sede di gravame, sicché – in riforma della sentenza impugnata – il ricorso di primo grado n. 867 del 2003 va respinto.

Consegue la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 146 del 2006, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 867 del 2003.

Condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali dei due gradi, liquidate in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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