T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 18-03-2011, n. 1555 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la S.I. (subappaltatrice della S., a sua vola esecutrice dei lavori della M.D.N. Linea 1 per conto della società M.D.N.) comunicava la rescissione di ogni nascente rapporto contrattuale con la ricorrente, a seguito della interdittiva antimafia emanata dal Prefetto di Napoli e con riferimento al cd. Protocollo di legalità;

Rilevato che la società ricorrente lamenta che:

– l’autorità prefettizia non avrebbe effettuato gli accertamenti istruttori previsti dell’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998; mancherebbe un’attività investigativa;

– gli atti e documenti in possesso della Prefettura non sarebbero stati mostrati all’interessato;

– gli elementi risultanti dalla documentazione istruttoria (esibiti dall’amministrazione resistente a seguito di ordinanze istruttorie e contestati dalla società ricorrente con i motivi aggiunti) sarebbero in realtà riferibili ad altra ditta con sede in Afragola ed addebitati alla ricorrente sulla base della mera constatazione che il legale rappresentante della ditta di Afragola sarebbe cugino di un omonimo socio della ricorrente;

– il legale rappresentante della ditta di Afragola figurerebbe nell’ordinanza di custodia cautelare del 2006 (richiamata negli atti istruttori dell’interedittiva) come vittima e persona offesa dei reati per essere sottoposto a richieste estorsive da parte della criminalità organizzata, tant’è che l’interdittiva antimafia emanata a carico della ditta di Afragola sarebbe stata annullata con sentenza n. 2013 del 19/4/2010 (notificata alle amministrazioni resistenti in data 22/4/2010 e passata in giudicato) ancor prima dell’emanazione dell’interdittiva impugnata;

– le circostanze addebitate al socio in questione della società ricorrente sarebbero irrilevanti e inidonee a sorreggere la determinazione impugnata;

– il mero vincolo di parentela non giustificherebbe l’estensione automatica degli addebiti all’intero ambito familiare;

Dato atto che:

– l’autorità prefettizia, nonostante l’istruttoria disposta con tre ordinanze del giudice amministrativo, non ha prodotto tutti gli atti del procedimento;

– nondimeno, attesa la rilevanza ed il contenuto della documentazione prodotta, ragioni di economia processuale inducono a soprassedere dall’esecuzione di ulteriori istruttorie, posto che la causa appare comunque matura per la decisione;

– la preliminare eccezione della S., relativa alla irrituale notifica dei motivi aggiunti presso la propria sede anziché nel domicilio eletto presso il procuratore costituito in giudizio, può essere assorbita attesa l’infondatezza dei motivi aggiunti;

Considerato che, a quanto risulta dai documenti resi disponibili in giudizio, l’interdittiva prefettizia, è determinata con riferimento alle seguenti circostanze:

– la società ricorrente apparterrebbe ad un gruppo familiare in cui due fratelli sarebbe stati arrestati nel 1997 per associazione mafiosa e per reati finanziari, mentre un terzo fratello sarebbe stato denunciato nel 1996 per i delitti previsti dall’art. 416bis c.p. e "falsi in genere" e sarebbe altresì amministratore unico di una società colpita da interdittiva nel 2005;

– uno dei suddetti fratelli verrebbe anche descritto in una informativa della Squadra mobile della Questura come "elemento intraneo all’associazione camorristica retta dal clan" camorristico locale, tant’è che alcuni collaboratori di giustizia, nello svelare i rapporti economici tra i clan della zona, indicavano i fratelli in questione "quali imprenditori referenti di gruppi camorristici" e tali dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero riportate nella sentenza successiva alla già citata ordinanza di custodia cautelare; la circostanza altresì che i fratelli sarebbero "imprenditori di fiducia del clan" sarebbe rappresentato dalla commissione ai lavori per la costruzione dei Regi Lagni, lavori che venivano appaltati solo ad imprese di fiducia dei "casalesi";

– altro cugino dei suddetti soggetti, titolare di altra impresa del pari interdetta operante nel settore dei calcestruzzi, verrebbe descritto, in un’ordinanza di custodia cautelare del 2006, come "il prototipo dell’imprenditore cd. subordinato che subisce l’intimidazione camorristica e cambia conseguentemente atteggiamento ottemperando alle prestazioni richieste";

– emergerebbero cointeressenze tra tutte le società facenti capo al suddetto gruppo familiare, alcune delle quali colpite come detto da interdittiva antimafia;

Ritenuto che:

– nel quadro del delicato equilibrio tra le esigenze, da un lato, dell’osservanza dei principi costituzionali della presunzione di innocenza e della libertà dell’iniziativa economica privata, e, dall’altro, della più efficace azione di contrasto della criminalità organizzata, le informative devono fondarsi su elementi di fatto che denotino in senso oggettivo il pericolo di collegamenti tra la società o l’impresa e la criminalità organizzata, richiedendosi, in sintesi, un attendibile giudizio di possibilità, secondo la nozione di pericolo;

– tuttavia non occorre "che sia provata l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, ancorché ragionevole e circostanziato, la mera possibilità di interferenze malavitose rivelata da fatti idonei a configurarne il substrato" (cfr. Cons. St., sez. V, 23/6/2008, n. 3090);

– pertanto l’informativa antimafia prescinde della sussistenza di illeciti penali a carico degli appartenenti alla impresa ovvero dalla disponibilità di fonti di prova aventi il grado di certezza per l’utilizzo in un processo penale o di prevenzione, ma si giustifica considerando il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, purché sia fondato su elementi almeno presuntivi ed indiziari, la cui valutazione non è sindacabile nel merito (cfr. Cons. St., sez. VI, 14/4/2009, n. 2276), essendo il sindacato giurisdizionale di legittimità circoscritto alla verifica dell’insussistenza di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. Cons. St., sez. IV, 29/7/2008, n. 3273);

– l’art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. n. 252 del 1998 consente all’autorità prefettizia di avvalersi, per desumere le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, di un ampia gamma di fonti che comprende "anche" gli accertamenti disposti con i poteri di accesso antimafia, per cui questi ultimi non sono da considerare come unica fonte informativa, ad esclusione di altri atti e documenti acquisiti, stante l’ampiezza dei poteri di accertamento dell’amministrazione;

– non ignora il collegio il contenuto della sentenza con la quale è stata annullata una misura interdittiva a carico di un soggetto collegato alla società ricorrente; sennonché nella specie gli elementi di quella interdittiva rappresentano il contorno di più pregnanti circostanze indiziarie, sulle quali la società ricorrente non deduce specifiche e convincenti doglianze alla quali poter dare fondamento;

– infatti rimangono sostanzialmente incontestate le affermazioni dei collaboratori di giustizia, riportate dall’autorità di polizia, secondo le quali il gruppo familiare di riferimento sarebbe quello di fiducia della malavita organizzata locale, il che rappresenta una plausibile giustificazione sufficiente a sorreggere il giudizio formulato dall’autorità prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa;

– di conseguenza, oltre ad emergere l’infondatezza dell’impugnativa proposta, è pure da respingere la domanda risarcitoria, posto che il danno lamentato dalla società ricorrente non si palesa giuridicamente ingiusto;

Ravvisata comunque la sussistenza di validi motivi per la compensazione delle spese di giudizio, atteso il comportamento processuale delle parti e la delicatezza della materia controversia;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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