Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-06-2011, n. 12287 Contratto di locazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Cassa Nazionale del Notariato citò in giudizio il M. ed il L.B. con riferimento al contratto di locazione di un appartamento di proprietà dell’attrice, stipulato dal M. come conduttore e dal L.B. come procuratore, al quale ultimo l’attrice contestava l’eccesso dai poteri conferitigli.

Il Tribunale di Palermo accolse la domanda nei confronti del solo L. B. a pagare alla Cassa la differenza tra canone pagato e quello indicato da quest’ultima.

La Corte di Palermo, parzialmente riformando la prima sentenza, ha esteso la condanna in solido al M..

Questo propone ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi.
Motivi della decisione

I primi tre motivi censurano i vizi della motivazione in relazione:

alla mancata prova della mala fede del M. nella conclusione del contratto di locazione in questione; all’omessa pronuncia in ordine al punto dell’appello incidentale subordinato attraverso il quale il M. si doleva del fatto che il primo giudice avesse errato nel determinare l’indennità d’occupazione nella misura del canone di mercato, piuttosto che in base all’equo canone; all’omessa pronuncia in ordine al punto dell’appello incidentale subordinato attraverso il quale il M. si doleva del fatto che il primo giudice avesse errato nell’estendere la condanna al pagamento dei canoni anche per il periodo in cui l’appartamento era stato consegnato gratuitamente ed in anticipo al M. per la realizzazione dei lavori di manutenzione.

Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile laddove rivolge alla Corte di legittimità la richiesta di un nuovo accertamento del merito della controversia. E’ infondato laddove censura vizi della motivazione, siccome la sentenza impugnata spiega in maniera congrua e logica che: la legge non precede la buona fede del terzo ai fini dell’inopponibilità al mandante dell’atto stipulato oltre i limiti del mandato; ad ogni buon conto, il M. non poteva più ignorare l’anomalia inerente la formazione del contratto sin da quando ricevette comunicazione dalla proprietaria che il contratto stesso era stato stipulato oltre i limiti del mandato.

Quanto al secondo ed al terzo motivo, essi sono inammissibili, siccome il ricorrente avrebbe dovuto porre le questioni sotto il profilo non del vizio della motivazione, bensì della nullità del procedimento (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.), illustrando i tempi ed i modi della relativa prospettazione della quale è censurato l’omesso esame.

Il quarto motivo, che concerne le spese del giudizio, è i- nammissibile, in quanto consequenzialmente collegato al diverso esito della vertenza.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 di spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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