Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-06-2011, n. 12284

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 4555/2005, notificata il 18 febbraio 2006, la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Tivoli, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da P.M. contro V. e C.D. e G.G., per infiltrazioni d’acqua in un locale di sua proprietà, provenienti dalla terrazza sovrastante di proprietà dei convenuti C., che l’avevano acquistata dal G..

Il P. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resistono con separati controricorsi i due C. ed il G..
Motivi della decisione

1.- Il P. è proprietario di un garage, sottostante ad un terrazze di proprietà dei C., che questi ebbero ad acquistare dal G. nell’aprile 2000.

Nel dicembre 1999 il G., e nel giugno-agosto 2000 i C., hanno rifatto la pavimentazione del terrazzo, ed in entrambi i casi a seguito dei lavori si sono verificate infiltrazioni d’acqua nel garage del P..

La Corte di appello ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da quest’ultimo, con la motivazione che in relazione al primo episodio il P. aveva ottenuto il risarcimento tramite sentenza del pretore di Tivoli, che ha disposto la riduzione del prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile danneggiato.

Quanto al secondo episodio, la Corte ha ritenuto non provato il fatto che i danni fossero riconducibili al lavori eseguiti dai C. e non a quelli precedentemente effettuati e già risarciti. Ha ritenuto altresì non dimostrata l’entità dei danni.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, assumendo che i convenuti non hanno contestato il fatto che i lavori eseguiti dai C. ebbero a provocare nuove infiltrazioni d’acqua e che il suo assunto trova riscontro nella CTU, la quale ha accertato che la pavimentazione del terrazzo è stata rifatta fra i mesi di giugno e agosto 2000; che successivamente si sono verificate nuove infiltrazioni, in caso di temporali, e che la causa è dovuta al fatto che i lavori sono stati fatti male.

3.- Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione – che attiene all’accertamento dei fatti ed alla valutazione delle prove – nell’esercizio della discrezionalità e dei poteri che la legge attribuisce al giudice del merito.

Il ricorrente non ha posto a fondamento delle sue censure vizi logici o giuridici intrinseci alla motivazione della sentenza impugnata, ma solo contesta l’attendibilità delle conclusioni di merito alle quali la Corte è pervenuta: profilo di cui non è ammesso il riesame in sede di legittimità. Quanto all’ipotetico, omesso esame della CTU o travisamento del suo contenuto, si tratterebbe di errore di fatto, che avrebbe potuto essere fatto valere tramite azione di revocazione della sentenza e che non configura motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ..

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00 per ciascuno dei resistenti, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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