T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 1572 Rapporto di pubblico impiego Istruzione professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il ricorrente, appartenente al personale dei centri di formazione professionale e già dipendente regionale per effetto della legge regionale n. 32 del 1984, ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, con i quali la Regione ha provveduto al suo inquadramento definitivo nel ruolo della giunta regionale ai sensi della successiva legge regionale n. 14 del 1991.

A sostegno dell’azione ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Campania.

Con istanza a firma congiunta – del nuovo procuratore, avv. Perrella, e del ricorrente personalmente – depositata in data 11 giugno 2009, la parte ricorrente ha insistito sull’interesse attuale alla decisione onde evitare la perenzione ultraquinquennale.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

La fattispecie ha già trovato compiuta sistemazione in precedenti di questo Tribunale (sez. V, 1 aprile 2008, n. 1667). Questo Giudice, in quella occasione ha ripercorso l’evoluzione normativa relativa alla disciplina dell’inserimento tra il personale regionale dei soggetti che prestavano attività per i centri di formazione professionale.

La legge regionale n. 32 del 1984 ha istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale subordinandone l’immissione al possesso di determinati requisiti ed al superamento di un concorso per titoli ed esami. La legge regionale n. 14 del 1991, di modifiche ed integrazioni della precedente, ha disposto che il personale di cui all’art. 1 della legge reg. n. 32 del 1984 è inserito nel ruolo del personale della G.R. (non più, dunque, nel ruolo speciale ad esaurimento, ma, anche se in soprannumero, nel ruolo ordinario del personale giuntale; cfr. art. 5). L’art. 1 comma 4 ha previsto, per l’inquadramento, criteri e corrispondenza e dotazioni organiche (Tab. 1 dove si richiede una anzianità di servizio di quattro anni e sei mesi per la specificità del personale), nonché decorrenza dall’1 gennaio 1992. L’art. 2 ha disciplinato il trattamento giuridico ed economico del personale dall’1 settembre 1986 (data delle declaratorie di livello ex lege n. 32) al 31 dicembre 1991, nell’ambito della dotazione organica ed in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali; al comma 2 ha precisato che l’anzianità di servizio prestato a far data dal 1986 è considerata utile a tutti gli effetti; al comma 3 ha confermato l’assegno ad personam per salvaguardare i superiori trattamenti economici corrisposti presso i centri di formazione. L’art. 5 infine ha stabilito che gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento di cui al precedente art. 1 decorrono dall’1 gennaio 1992.

In considerazione del richiamato quadro normativo di riferimento, con la delibera giuntale n. 5331 del 1991, ammessa al visto tutorio con prescrizioni, la Regione Campania ha provveduto all’inquadramento del personale di cui alle citate leggi regg. n. 32 del 1984 e n. 14 del 1991.

Con il ricorso in esame parte ricorrente – al di là del primo motivo di ricorso, inerente una supposta illegittimità dell’approvazione condizionata o integrativa dell’organo di controllo, che si palesa infondato a termini di una ormai consolidata giurisprudenza – parte ricorrente contesta la delibera di giunta n. 5331 del 1991, come integrata dall’organo tutorio, nella parte in cui ha riconosciuto il periodo 1 1986 – 31 dicembre 1991 ai soli fini giuridici ed economici non considerandolo, però, come servizio a tutti gli effetti nei ruoli regionali, e ciò "ad onta del ruolo speciale ad esaurimento previsto dalla legge regionale n. 32 del 1984, che sarebbe stato, in tal modo, "in un sol colpo cancellato". In altri termini, parte ricorrente sostiene che la legge reg. n. 14 del 1991 non avrebbe soppresso il ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge reg. n. 32 del 1984 in modo retroattivo ma soltanto a decorrere dall’1 gennaio 1992. Parte ricorrente, dunque, rivendica il diritto a vedersi riconosciuto quale servizio di ruolo il periodo di servizio prestato alle diopendenze della Regione Campania successivamente all’espletamento del concorso previsto dalla legge regionale n. 32 del 1984 per l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento, ossia a partire dal giorno 1 settembre 1986, o, addirittura, dall’anno 1981, anno di inizio di attività del ricorrente nella formazione professionale, considerata a tutti gli effetti attività di lavoro subordinato con la Regione.

L’assunto è infondato. La legge regionale n. 14 del 1991 ha soppresso, con l’abrogazione disposta dal suo art. 4, il ruolo speciale ad esaurimento a suo tempo previsto dalla legge n. 32 del 1984; ruolo speciale che, peraltro, già sotto la vigenza della legge n. 32 del 1984, non aveva ricevuto concreta attuazione. Ciò non significa, peraltro, che la legge reg. n. 14 del 1991 abbia frustrato le aspettative del personale della formazione professionale al riconoscimento del servizio già reso alla Regione: l’art. 2 riconosce difatti l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego regionale a decorrere dall’1 settembre 1986, con la previsione che "il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente art. 1, dall’1 gennaio 1986, data di effettiva assunzione in servizio, sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla legge reg. n. 23 del 1989 e successivo accordo…, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali. L’anzianità di servizio prestato a far data dall’1 settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti ".

La previsione regionale appena trascritta, già riconosce, dunque, la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con gli ex dipendenti della formazione professionale, a partire dall’1 settembre 1986;

Infondata è anche la pretesa con quale la parte ricorrente invoca il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego con la Regione anche prima dell’1 settembre 1986 (sin dalla data di assunzione presso i Centri di formazione professionale) e quanto meno dal 29 settembre 1981, data alla quale il personale interessato all’inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento doveva esser già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con i centri di formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell’art. 6 della legge reg. n. 40 del 1977.

Si osserva al riguardo che, secondo la costante giurisprudenza, l’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, a norma del quale i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti in materia di intermediazione di mano d’opera sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che abbia utilizzato effettivamente le loro prestazioni, pur applicandosi nei confronti della generalità degli Enti pubblici deve intendersi riferito alle sole attività che presentino i tipici contenuti sostanziali dell’esercizio d’impresa: e pertanto non è invocabile quando, come nel caso di specie, venga in considerazione l’esercizio di funzioni istituzionali (Cfr. Cons. Stato IV Sez. n. 968 del 1994).

D’altra parte, la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 1978 e la legge reg. n. 40 del 1977 hanno previsto l’attuazione della formazione professionale, oltre che direttamente per mezzo di strutture pubbliche, anche mediante convenzione con Enti privati dotati di particolari requisiti per l’accesso ai finanziamenti regionali. Ora, l’espressa previsione di un sistema misto pubblico e privato esclude che possa configurarsi un rapporto di pubblico impiego simulato: essendo l’interposizione espressamente ammessa dalla legge, come tale non può essere considerata fittizia (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV Sez., n. 215 del 1991, confermata dalla IV Sez. del Cons. Stato con sent. n. 88 del 1992). La competenza regionale in materia di formazione professionale non importa che il relativo servizio debba essere necessariamente imputato alla Regione, della quale sarebbero organismi dipendenti o strumentali quelli preordinati ad erogare lo stesso servizio. Invero la formazione professionale potrebbe essere organizzata mediante lo schema del servizio pubblico oggettivo; questo potrebbe essere costituito da organismi costituiti secondo scelte autonome individuali o associative e programmati nonché controllati dalla Regione (cfr. Cons. Stato, V Sez., n. 88 del 1996 citata). Tale tipologia è stata scelta dalla Regione Campania con legge reg. n. 40 del 1977, il cui art. 1 (come sostituito con legge reg. n. 62 del 1981) dispone nel senso della libertà di esercizio dell’attività di formazione professionale, sia pure sotto il controllo e direzione della Regione, in piena adesione ai principi posti dalla legge cornice 21 dicembre 1978 n. 845 (cfr. art. 2, 3, e 5). Vi è dunque eterogeneità tra il rapporto d’impiego con i centri di formazione professionale e quello instaurato con la Regione (recte: con i centri regionali di formazione professionale). Il primo rapporto fu costituito con i centri, espressione di autonomia privata o associativa in genere; il secondo concerne l’amministrazione Pubblica a livello regionale. Tutta la normazione regionale sopravvenuta alla 40 del 1977 non crea, contrariamente a quanto adombrato dalla parte ricorrente, alcun processo di omogeneizzazione ma lascia, nettamente, distinte le posizioni dei due tipi di personale sopracitato; mentre è solamente con il superamento del concorso previsto dall’art. 2 della legge reg. n. 32 del 1984, che i dipendenti dei centri gestiti dagli organismi di cui alle lett. b) e c) della legge reg. n. 40 del 1977 (come gli odierni ricorrenti), conseguono lo status di dipendenti regionali con applicazione del relativo trattamento giuridico ed economico (art. 3 comma 2 legge reg. n. 32 del 1984; art. 2 comma 1 legge reg. n. 14 del 1991). Non possono pertanto essere invocati, ai fini di legittimare il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso i centri di addestramento professionale di provenienza, le disposizioni della legge reg. n. 40 del 1977 e della legge reg. n. 19 del 1981.

Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi infondato e va come tale respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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