T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 1567 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 01.04.2006 e depositato in data 26.04.2006, parte ricorrente impugnava l’atto in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

Violazione degli artt. 4,7, 8, 10 e 11 della Legge n.241/90 – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento – Mancata istruttoria;

Incompetenza – Violazione e falsa applicazione dell’art.82 D.P.R. 616/77, art.1 Legge 431/85 – Difetto assoluto di istruttoria – Travisamento – Inesistenza dei presupposti – Eccesso di potere;

Eccesso di potere – Illogicità manifesta – Contraddittorietà;

Ulteriore violazione dell’art.3 Legge n.241/90 ed eccesso di potere;

Eccesso di potere per illogicità della motivazione e per carenza ed erronea valutazione dei fatti;

Eccesso di potere per illogicità o contrarietà della motivazione;

Carenza istruttoria – Violazione dell’art.3 Legge 241/90 – Eccesso di potere per illogicità e contrarietà della motivazione.

Si costituiva il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

Con ordinanza n.1418 del giorno 11 maggio 2006, l’istanza cautelare di sospensiva veniva respinta.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Parte ricorrente impugna, denunciando plurimi profili di illegittimità, l’atto con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia ha annullato il provvedimento n.146 del 15.09.2005, con il quale il Comune di Massa di Somma, nell’ambito di un procedimento di sanatoria edilizia straordinaria ex Legge 47/85, aveva autorizzato in suo favore, ai sensi della disciplina di cui alla legge appena citata(art.32 Legge n.47/85) e del D.Lgs. 42/2004 (art.146), l’ampliamento di un fabbricato sito all’interno del Centro Storico del Casamale, sul rilievo, formulato sulla base della documentazione allegata, che "il manufatto realizzato, pur allineandosi agli edifici circostanti, essendo totalmente sprovvisto di quei requisiti formali tipici degli edifici ricadenti all’interno del Centro del Casamale…",.

La difesa di parte istante censura l’atto caducatorio in parola principalmente sotto il profilo dell’eccesso di potere per avere la Soprintendenza travalicato i limiti del sindacato di legittimità assegnatogli dall’art. 146 del D. L.vo n.42 del 2004 (cd. codice dei beni culturali).

Per il procedimento di condono edilizio di opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, per il quale l’art. 32, l. n. 47 del 1985 dispone che il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, il suddetto parere ha natura e funzioni identiche alla autorizzazione paesaggistica, in quanto entrambi gli atti costituiscono il presupposto per l’assentimento del titolo che legittima la trasformazione urbanistico edilizia della zona protetta; con la conseguenza che anche in tale caso è applicabile il potere ministeriale di annullamento del provvedimento (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 27 maggio 2010, n. 8164).

Dal combinato disposto del contenuto delle norme di cui all’art. 32 primo comma, l. 28 febbraio 1985 n. 47, secondo il quale il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, e al successivo art. 33, penultimo comma, secondo il quale sono escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela di cui alla l. 1 giugno 1939 n. 1089 che non siano compatibili con la tutela medesima, deriva non un divieto assoluto e automatico di condonabilità delle opere ricadenti in zona soggette al vincolo, ma soltanto la necessità della valutazione, da parte dell’organo competente, della compatibilità o meno delle opere oggetto del condono con il vincolo (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 15 gennaio 2010, n. 178).

Il Tribunale ritiene la doglianza avente ad oggetto il travalicamento dei limiti risolutivamente fondata, in considerazione della circostanza che il provvedimento comunale autorizzatorio caducato dall’autorità tutoria è stato emanato in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorizzazione paesistica.

La doglianza in parola si incentra, infatti, sull’avvenuto travalicamento, nel caso di specie, da parte dell’autorità statale dei limiti al sindacato di legittimità che essa è chiamata a svolgere sulle valutazioni tecniche discrezionali, in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio programmato dal privato, compiute dall’ente locale (Regione o ente da questa delegato), allorquando ha svolto apprezzamenti in ordine alla condivisibilità dell’apprezzamento tecnico discrezionale formulato dagli organi comunali circa l’inserimento dell’intervento edilizio nel contesto ove è ubicato (cfr. più diffusamente nel corpo motivazionale dell’atto).

Invero, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, "il potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è circoscritto ai vizi di legittimità: la natura del potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza non comporta un riesame complessivo, come tale in grado di consentire la sovrapposizione o sostituzione di un suo apprezzamento di merito alle valutazioni tecniche discrezionali compiute dall’ente locale. Detto potere è necessariamente ancorato ad un riesame meramente estrinseco, teso a verificare l’eventuale presenza di vizi di legittimità comprendenti l’eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, che non può tradursi in un ripetuto giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico ambientale dell’intervento, giudizio che è riservato all’Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo: ne consegue che l’Amministrazione statale può verificare dall’esterno la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione emanante, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall’Ente locale" (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 16 marzo 2009, n. 427; conformi, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 marzo 2009, n.1215; Id., sez. VII, 19 febbraio 2009, n.978; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 20 dicembre 2008, n.1180; Id., 06 agosto 2008, n.9863; Consiglio di stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n.4679).

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro.1.000,00# (euro mille/00#).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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