Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-06-2011, n. 12277 Colpa presunzione in caso di scontro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 14-2-2008 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che ha ritenuto la esclusiva responsabilità di M.R. in relazione all’incidente stradale in cui ha perso la vita A.D. ed ha condannato la Italiana Assicurazioni e la M. in solido al risarcimento dei danni in favore L.R., A.C. e W., nonchè A.O., rispettivamente moglie, figli e fratello di A.D..

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Italiana Assicurazioni s.p.a articolato su tre motivi ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Si difendono con controricorso L.R., A.C. e W..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziato vizio di omessa o contraddittoria motivazione in merito alla ritenuta responsabilità esclusiva della conducente della vettura. Secondo la società ricorrente doveva ritenersi la colpa esclusiva, o quanto meno concorrente dell’ A.D., per avere omesso di concedere la precedenza al veicolo che sopraggiungeva. Erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che la velocità eccessiva della vettura e il ritardo nell’azionamento dell’impianto frenante costituissero causa esclusiva dell’incidente.

1.1. Il motivo è infondato.

Infatti, sotto l’apparente denunzia di vizio di motivazione, si chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove e della c.t.u., proponendo una ricostruzione dei fatti del tutto alternativa a quella del primo giudice , cosa che non è ammissibile nel giudizio di legittimità. 1.2. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa.

1.3. Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità esclusiva della conducente dell’autovettura per la velocità eccessiva e per il ritardo nella effettuazione della manovra di emergenza.

Della linea argomentativa sviluppata, fondata sul rapporto dei Carabinieri e sulla consulenza di ufficio, il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve in una generica prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

2. Come secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2056 c.c., artt. 40 e 41 c.p., artt. 40, 145 e 154 C.d.S., nella valutazione della causalità dell’incidente e del risarcimento.

I giudici di appello, come già il primo giudice, non avevano considerato il comportamento tenuto dal conducente della Piaggio Vespa, che pure aveva contribuito alla determinazione dell’incidente e doveva essere valutato anche ai fini della riduzione del risarcimento del danno.

2.1. Il Motivo è infondato.

Infatti in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, nonchè dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato 1 apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009. 2.2. Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato che la responsabilità esclusiva dell’incidente era da attribuirsi alla condotta di guida della M. che procedeva in un centro abitato ad una velocità di circa 75 Km orari, superiore a quella imposta che era di 50 Km orari, che aveva tardato a frenare e, non mantenendo la mano destra nella guida, aveva invaso l’opposta corsia di marcia.

I giudici di merito hanno accertato che l’incidente sarebbe stato evitato se la conducente dell’autovettura avesse rispettato il limite di velocità prescritto.

In base all’accertamento dei nesso eziologico esclusivo della condotta della conducente dell’autovettura con il verificarsi dell’incidente, i giudici di merito giustamente hanno ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c..

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in quanto i giudici di merito non avevano considerato la circostanza che il ciclomotorista si era immesso nella carreggiata dal marciapiede antistante il ristorante la Meridiana, dunque da un luogo privato, senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano sulla strada pubblica.

3.1. Il Motivo è infondato Infatti il motivo si fonda su una asserita modalità di svolgimento del fatto non accertata dai giudici di merito e sul presupposto di una precedenza che i guidatore del ciclomotore avrebbe dovuto concedere all’autovettura che si fonda su tali indimostrate modalità.

Al contrario, dagli accertamenti dei giudici di merito risulta che fu proprio l’autovettura che andò ad invadere la corsia di marcia del ciclomotore e che pertanto non aveva alcun diritto di precedenza.

Il ricorso deve essere rigettato e le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 9.505,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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