T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 01-07-2010, n. 2426 ARMI ED ESPLOSIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– il porto del fucile ad uso caccia in possesso del ricorrente è stato revocato, una prima volta, nel 2003, a seguito della denuncia da parte del cognato di minacce ricevute dal ricorrente. In sede di appello penale il ricorrente è stato assolto per la prescrizione dei fatti, mentre per quanto riguarda il provvedimento di revoca del porto d’armi, nel frattempo impugnato, considerata la carenza di motivazione evidenziata dal TAR in sede cautelare, lo stesso è stato ritirato in autotutela;

– oggetto di impugnazione è, quindi, una seconda revoca, disposta a seguito di ulteriori screzi e denunce tra i due soggetti, i quali si sono confrontati anche davanti ai Carabinieri, promettendo di mantenere il proprio controllo, ma comunque evidenziando una forte animosità che ha indotto il Prefetto alla revoca;

– l’ultimo scontro denunciato tra l’odierno ricorrente e il cognato è avvenuto in sede di addestramento dei cani da caccia, per cui, seppur in quell’occasione i soggetti non fossero armati, ciononostante è data la possibilità che essendo entrambi cacciatori possano scontrarsi anche in un momento che li veda entrambi in possesso dell’arma;

– che avverso il provvedimento impugnato sono stati dedotti:

1. eccesso di potere per carenza d’istruttoria e mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/31. La Questura avrebbe completamente omesso di svolgere indagini sulla personalità e sulla condotta di vita del sig. M., che, invece, è pacificamente conosciuto come persona pacifica ed altruista;

2. carenza di motivazione del provvedimento, atteso che il provvedimento non menziona alcun elemento di fatto e le ragioni del diniego appaiono misteriose, tanto più che l’accesso alla documentazione richiamata nel provvedimento è stato precluso;

– in vista della camera di consiglio fissata per il 10 giugno 2010, l’Amministrazione resistente ha prodotto i documenti che sono stati posti alla base del provvedimento impugnato ed in particolare il verbale dell’incontro avvenuto presso i Carabinieri tra il ricorrente e il cognato, nonché copia dell’informativa trasmessa alla Questura;

Dato atto:

– che, per costante ed uniforme giurisprudenza, il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576);

– che, nello specifico, il Collegio ritiene di poter condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio prognostico sulla possibilità e capacità del soggetto di compiere abuso delle armi può derivare dai comportamenti più vari, anche di natura omissiva, comunque sintomatici di una non totale affidabilità del soggetto (in tal senso Consiglio Stato, sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238);

– che in tutti i casi in cui il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile quanto all’uso delle armi, il provvedimento inibitorio non richiede una particolare motivazione, conformemente al potere discrezionale attribuito alla Autorità prefettizia, ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi all’esame della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie;

Ritenuto:

– che nel caso di specie il provvedimento risulti adeguatamente motivato in ragione di quanto più sopra riportato, a prescindere dal fatto che il ricorrente (così come il cognato) avesse espresso l’intenzione di un maggiore controllo nelle relazioni all’interno della famiglia, di per sé non sufficiente ad escludere la possibilità di un abuso delle armi, specie laddove, come nel caso di specie, sia altamente probabile che il ricorrente e il soggetto dallo stesso minacciato in passato si incontrino (e scontrino, come già avvenuto) nel corso dell’esercizio dell’attività della caccia e, quindi, avendo la disponibilità di quelle stesse armi di cui è stato minacciato l’uso;

– che, data la natura precauzionale del provvedimento impugnato e la sua ampia discrezionalità, sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio, stabilendo che il contributo unificato dal ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 rimanga a carico dello stesso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *