T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 1546 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 aprile 2006 e depositato il successivo 10 maggio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Somma Vesuviana gli ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive eseguite alla via S. Maria delle Grazie a Castello e consistenti "nella realizzazione di una tettoia, in profilati in ferro ancorati al suolo, di mq. 87,00 per altezza mt. 4,30". In particolare, l’amministrazione ha rilevato che "la struttura si presentava tompagnata allo stato grezzo al lato sud con blocchi di lapilcemento ed al lato ovest si presentava in aderenza ad un vecchio casotto rurale".

Il ricorrente, premesso di aver realizzato per le proprie necessità, una tettoia in aderenza ad un piccolo fabbricato rurale, deduce i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione di legge ed eccesso di potere in quanto il provvedimento non contiene alcuna analitica descrizione delle opere abusive realizzate e della pertinente area di sedime;

2) violazione dell’art. 32 della legge 17.8.1942 e dell’art. 15 della l. n. 47/1985 ed eccesso di potere per vizi del procedimento in quanto l’ordinanza non è stata preceduta dai necessari pareri della Commissione edilizia e della sezione urbanistica regionale, dal che ne risulta l’incompetenza del dirigente che ha adottato l’atto;

3) eccesso di potere e difetto di motivazione in quanto non è stato evidenziato l’interesse pubblico alla demolizione anche avuto riguardo all’interesse del privato e al fatto che l’opera sorge in una zona urbanizzata.

La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 2470 del 25 settembre 2008.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Comune di Somma Vesuviana ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive eseguite alla via S. Maria delle Grazie a Castello e consistenti "nella realizzazione di una tettoia, in profilati in ferro ancorati al suolo, di mq. 87,00 per altezza mt. 4,30". In particolare, l’amministrazione ha rilevato che "la struttura si presentava tompagnata allo stato grezzo al lato sud con blocchi di lapilcemento ed al lato ovest si presentava in aderenza ad un vecchio casotto rurale".

Il ricorrente non contesta né la consistenza delle opere eseguite, né l’assenza dei titoli abilitativi limitandosi ad affermare di aver realizzato l’intervento per le proprie necessità. Si tratta nella specie della costruzione di una struttura di rilevanti dimensioni (87 mq.) tompagnata da un lato con blocchi di lapicemento, la cui capacità di incidere sull’assetto edilizio preesistente in zona vincolata paesaggisticamente, è fuori discussione, così come la necessità di munirsi per la sua realizzazione del permesso di costruire.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza in quanto questa non conterrebbe una analitica descrizione delle opere abusive e della pertinente area di sedime.

Il motivo è infondato.

Da un lato, infatti, l’intervento è puntualmente descritto, dall’altro, la mancata specificazione dell’area di sedime non inficia la legittimità dell’ordinanza potendo l’amministrazione procedere in questo senso in sede di emanazione dell’eventuale successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale.

E’, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l’incompetenza del dirigente che ha adottato l’atto per non aver sentito la Commissione edilizia e la sezione urbanistica regionale. Infatti, l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, costituendo un atto dovuto in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, non necessita della preventiva acquisizione del parere dei richiamati uffici né di altra autorità (ex multis, T.A.R., Campania Napoli, sez. II, 30 ottobre 2006, n. 9243; sez. IV, 16 luglio 2003, n. 8434).

Con riguardo alla insufficienza della motivazione rammenta il Collegio che in presenza di un abuso edilizio "l’ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in relazione al provvedere" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021); infatti "l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi" (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 ottobre 2006, n. 824) ed, ancora, "presupposto per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l’ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso, essendo "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione e sussistendo l’eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l’ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall’ultimazione dell’opera avendo l’inerzia dell’amministrazione creato un qualche affidamento nel privato" (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006 n. 3270).

In conclusione il ricorso va respinto.

2. Non essendosi costituita l’amministrazione resistente nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 3225/2006) lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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