Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 22-03-2011, n. 11284

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orso venga dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.1.2008, il Tribunale di Nola dichiarò B.G. e P.F. responsabili dei reati di rapina aggravata e lesioni, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti generiche equivalenti – li condannò alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa ciascuno.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 24.2.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato P., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento all’art. 213 c.p.p. e a pena di inutilizzabilità in riferimento all’art. 62 c.p.p.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo e da altri atti del processo, in particolare dalla perizia di parte, dalle tabelle di servizio del pullmann, dal verbale di sequestro della moto. Osserva il ricorrente che la parte offesa ha riferito di essere stata vittima di una rapina intorno alle 22,30 del 30.1.2008, e che il teste S., autista del pullmann, che sarebbe stato investito dal ciclomotore su cui si trovavano gli imputati, ha sostenuto di essere transitato nei pressi dell’abitazione del G. intorno alle 23 dello stesso giorno;

alla luce di tali circostanze, è evidente l’illogicità della motivazione della sentenza che non ha tenuto in alcun conto delle deduzioni difensive ed in particolare del fatto che alle 22,50 il ricorrente, e il coimputato B., erano già stati repertati presso il pronto soccorso. La moto, dopo la caduta degli imputati, era poi inutilizzabile, e quindi gli stessi non avrebbero mai potuto percorrere in pochi minuti 600 metri, spingendo la moto e trovandosi in condizioni fisiche pessime. Il riconoscimento degli imputati da parte del G. è stato effettuato senza le modalità previste dall’art. 213 c.p.p., ed è inutilizzabile la dichiarazione del teste D. che ha riferito di aver appreso dagli stessi imputati che la caduta era stata dovuta all’impatto con un autobus.

Ricorre per cassazione l’imputato B., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all’orario della rapina e alla sua compatibilità con gli elementi emersi nel corso del processo, all’attendibilità del teste S., alle contraddizioni del teste G. in merito al colore e modello della moto, alle censure mosse dalla difesa sulle circostanze dell’avvenuto riconoscimento da parte della persona offesa, e sui ripensamenti palesati in dibattimento.

Chiedono pertanto entrambi l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

I motivi con i quali, in entrambi i ricorsi, si censura la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, e si prospettano altresì tesi alternative, contengono esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice d’appello e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4^ n. 5191/2000 Rv.

216473).

Le valutazioni di merito sono, poi, insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794). Osserva, a riguardo, il Collegio che i limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, che – consentendo il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi di motivazione – riguarda anche gli atti a contenuto probatorio ed introduce un nuovo vizio, definibile come "travisamento della prova" e consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, sempre che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere di decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (Cass. Sez. 2^, 13994/2006; Sez. 2^, 45256/2007 Rv. 238515).

Resta fermo che è a carico del ricorrente l’onere di specifica indicazione di tali atti e di illustrazione della necessità del loro esame ai fini della decisione, ovvero, per il caso in cui l’esame sia stato compiuto, della manifesta illogicità o contraddittorietà del risultato raggiunto.

Così definite le coordinate del controllo sulla motivazione, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutti i motivi d’appello, ed evidenziato, in riferimento all’ora dell’avvenuta rapina, che l’unico dato certo, con un margine di uno o due minuti, è quello delle 22,30, ora in cui la Centrale Operativa (chiamata dalla parte offesa G., dopo che era ritornato a casa, e si era disteso sul letto a causa del forte trauma subito nel corso della rapina), avverte la pattuglia, e che pertanto l’orario della rapina, sicuramente anteriore rispetto a quello delle 22,30 dichiarato dalla parte offesa, era pienamente compatibile con gli altri elementi emersi nel corso del processo.

I motivi di ricorso attinenti le censure sollevate dalle difese in riferimento al riconoscimento effettuato dalla parte offesa, e alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal dr. D. G., componente dell’equipaggio dell’autoambulanza che soccorse gli imputati la sera del 31.1.2009, sono manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il riconoscimento effettuato da G.P. al momento del ricovero degli imputati in Ospedale, rileva il Collegio che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il riconoscimento operato in sede di indagini di P.G., e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, principi, che consentono l’utilizzo non solo delle cosiddette prove legali, ma anche di elementi di giudizio diversi, purchè non acquisiti in violazione di specifici divieti (Cass. Sez. 2^ Sent. n. 8315/2009 Rv.

243301; Sez. 2^, Sent. n. 25762/2008 Rv. 241459).

Poichè esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402/97, Rv. 207944), le doglianze espresse nei confronti di questo tipo di prova devono essere, quindi, valutate quali doglianze relative alla deposizione testimoniale, che ha avuto come contenuto il riconoscimento in questione, valutazione da effettuarsi unicamente sulla base della coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali.

Tanto premesso, non può non rilevarsi la piena logicità della valutazione di attendibilità prestata dalla Corte territoriale alla deposizione della parte offesa, che anche in sede di controesame ha dichiarato di aver riconosciuto con assoluta certezza due dei tre rapinatori, in quanto aveva avuto modo di vederli (v. pag. 5 della sentenza impugnata).

Per quanto riguarda, infine, le dichiarazioni rese dal dr. D., componente dell’equipaggio dell’autoambulanza, che ha soccorso gli imputati su loro chiamata, rammenta il Collegio che il divieto ex art. 62 c.p.p., per costante giurisprudenza di questa Corte, opera solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel corso del procedimento"; ne consegue che non è vietata la deposizione sulle dichiarazioni rese dall’imputato o dall’indagato fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati (cfr. Cass. Sez. 5^, sent. n. 32906/2007 Riv. 237117). E, pertanto, sono certamente utilizzabili le dichiarazioni rese dal componente dell’equipaggio dell’autoambulanza, il quale riconoscendo gli imputati in aula d’udienza ha riferito di aver appreso dagli stessi imputati che la caduta dalla moto a bordo della quale si trovavano era stata dovuta all’impatto con un autobus.

I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, gli imputati che Io hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara Ammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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