T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-03-2011, n. 2387

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le censure contenute nel ricorso in esame attengono all’esatta quantificazione dell’indennizzo da occupazione abusiva di un’area demaniale nel Comune di Fiumicino e alla corretta applicazione dell’art. art. 1, co 257, della legge 296 del 2006 che non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo bensì in quella del giudice ordinario (cfr, tra le tante, TAR Lazio, sez. II Ter, nn. 9865, 9872 e 9570/2008);

– che, alla luce della prospettazione di parte ricorrente, la controversia in esame ha ad oggetto la determinazione della misura del canone e non la corretta qualificazione del rapporto concessorio, tanto che non viene in rilievo l’esercizio di un potere della p.a., con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. St., sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4090);

– che, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 104/2010, il giudizio va quindi riproposto dinanzi al giudice ordinario e, nelle more, va sospesa l’esecuzione dell’atto impugnato (art. 11, comma 7, del decreto citato);

– che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in quanto il provvedimento impugnato reca come autorità a cui ricorrere il giudice amministrativo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.

Dispone, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 104 del 2010, la sospensione dlel’esecuzione dell’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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