Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-06-2011, n. 12272 responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G. ed P.I., insieme con B.M. convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Novara V. A., la s.r.l. SAES e la compagnia assicurativa GENERALI s.p.a., esponendo che, nell’agosto del 2001, il proprio congiunto P. A. era deceduto dopo aver impattato, alla guida del proprio motociclo, contro l’autocarro, di proprietà della Saes, parcheggiato dal V. negli appositi spazi "a spina di pesce" presenti sulla carreggiata con una sporgenza in eccesso pari a mt. 1.40.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo il P. esclusivo responsabile dell’incidente. La corte di appello di Torino, investita del gravame proposto dagli attori in prime cure, lo accolse in parte, ritenendo il V. corresponsabile del sinistro nella misura del 25%.

La sentenza è stata impugnata da G. e P.I. con ricorso per cassazione sorretto da 7 motivi.

Resiste con controricorso, corredato da ricorso incidentale, la compagnia assicuratrice Generali s.p.a..
Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

II ricorso principale è parzialmente fondato.

Infondato risulta, invece, quello incidentale.

IL RICORSO PRINCIPALE. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge; violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2727, 2729 e 2054 c.c.; artt. 115, 116 e 61 c.p.c. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Se il principio per cui ciascun conducente deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero la colpa o il concorso di colpa dell’altro conducente è suscettibile di essere superato prescindendo dall’accertamento in concreto della condotta e nonostante sussista nesso causale tra condotte presuntivamente concorrenti nella produzione dell’evento.

Se, avuto riguardo alla presunzione di pari colpa prevista dalla legge, il principio per cui l’eccesso dei limiti di velocità non attribuisce automaticamente la colpa di un sinistro a chi abbia superato detti limiti è suscettibile di escludere tale medesima colpa quando, siccome dimostrabile, si dimostri che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato, attesa la condotta antigiuridica di altro utente della strada che, da solo, con violazione di specifiche norme di legge e di precetti generali di comune prudenza, ha creato le condizioni per la produzione dell’evento.

Il motivo è privo di pregio.

Esso (al di là dei non marginali profili di inammissibilità che presenta, per costante giurisprudenza di questa corte regolatrice, la formulazione di quesiti multipli e contenutisticamente disomogenei in relazione ad un unico motivo di doglianza) si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la valutazione delle rispettive condotte, della relativa efficienza causale in relazione all’evento e del relativo gradi colpa fosse, alla luce delle risultanze del processo, da ripartirsi in misura proporzionale tra il P. e l’autista del camion, ascrivendo al primo – con valutazione di merito del tutto esente da vizi logico-giuridici – la preponderante responsabilità dell’incidente.

Trattasi di accertamenti in fatto esaurienti e corretti in punto di diritto, come tali istituzionalmente sottratti al vaglio di questo giudice di legittimità (che quegli accertamenti e quelle valutazioni interamente condivide), sì che nessuna violazione delle norme indicate dal ricorrente può dirsi, nella specie, legittimamente predicabile.

Con il secondo motivo, si denuncia; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione punti decisivi della controversia, del giudizio e della sentenza relativamente all’affermata responsabilità prevalente della vittima P.A..

Come fatto controverso e dirimente ai fini del decidere viene indicato, in via di sintesi finale dell’esposizione, la effettiva condotta di guida del P. al momento dell’impatto, con conseguente, presunta illogicità della decisione di rigetto di una consulenza cinematica e fisico-riflessometrica.

Il motivo è infondato.

Sotto altro aspetto, ma con i medesimi argomenti, esso ricalca, difatti, le critiche mosse alla sentenza della corte subalpina in punto di ricostruzione della dinamica dell’incidente, ricostruzione che, va ribadito, risulta del tutto esente da vizi logico-giuridici, dando poi esaustivamente conto dell’ininfluenza, ai fini del decidere, dell’invocata CTU (ff. 11 ss. della sentenza impugnata), che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa corte, è strumento probatorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, cui incombe unicamente l’onere (ampiamente soddisfatto, nella specie, al f. 13 della pronuncia oggi impugnata) di motivare, sia pur sinteticamente, sulle ragioni che lo hanno indotto a disporre o meno il mezzo istruttorio (Cass. 10121/02; 5142/01 tra le tante). Pur lamentandosi, nella specie, un decisivo difetto di motivazione, la doglianza si risolve, nella sua più intima sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili in questa sede, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli. stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto – correttamente intese, valutate e giudicate dalla corte torinese (e perciò solo ormai cristallizzate quoad effectum) – sì come emerse nel corso del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il terzo motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e della sentenza e inerente il mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro in capo al genitore e alla sorella di P.A..

Il motivo lamenta, sotto il profilo del vizio motivazionale, il mancato riconoscimento, da parte della corte territoriale, del danno patrimoniale futuro in favore dei ricorrenti.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2727 e 2729 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.;

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto:

se il principio per cui il fatto illecito cui consegue il decesso del figlio maggiorenne convivente con i genitori e la sorella provoca il risarcimento del danno patrimoniale futuro consistente nel venir meno, per i genitori, dell’aspettativa di poter beneficiare di un contributo economico da parte del figlio (che, secondo un criterio di normalità, la vittima avrebbe destinato a loro beneficio, nonchè l’insorgere, per la sorella, di un quid pluris di oneri), è suscettibile di applicazione anche quando risulti, pur solo in base a fatti notori e dati di comune esperienza, che una contribuzione del figlio sarebbe stata possibile e verosimile.

La doglianza – comune, nella sostanza ad entrambi i motivi dianzi riprodotti, nonostante la duplice rappresentazione sotto forma di violazione di legge e di difetto di motivazione – non può essere accolta.

La corte territoriale ha, difatti, correttamente applicato i principi di diritto più volte affermati, di recente, da questa corte regolatrice in tema di risarcibilità del danno patrimoniale futuro in capo ai prossimi congiunti del soggetto con essi convivente e poi deceduto (ex multis, Cass. 2313/07, 4980/06, 3549/04), osservando, con apprezzamento esente da vizi logico-giuridici, come la assoluta assenza di prova in ordine ai reali rapporti economici del P. con i suoi congiunti comportasse ipso facto il venir meno dello stesso presupposto in iure dell’accertamento in concreto del fatto controverso (f. 15 della sentenza impugnata), in contestuale e speculare assenza di ogni utile elemento di prova in ordine alla situazione economico-patrimoniale degli appellanti.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 32 Cost., nonchè degli artt. 2056 e 2059 c.c.; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Se il principio per cui, in caso di fatto illecito a cui consegue entro breve lasso di tempo il decesso è risarcibile il danno morale e il danno biologico iure haereditatis, anche riassunti nella sola accezione di danno morale, è suscettibile di applicazione, con il ristoro della sofferenza psichica di massima intensità, che sia ragionevolmente dato credere che sia stata provata dalla vittima di lesioni fisiche, in quanto deceduta dopo breve tempo, e anche se di durata contenuta.

Sotto il medesimo profilo, con il sesto motivo, si denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e della sentenza e inerente la negata liquidazione del danno biologico e morale patito da P.A., e omessa motivazione circa la ritenuta inammissibilità di perizia medico- legale.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono nel loro complesso fondati.

Non essendo oggetto di contestazione la circostanza dello stato di coscienza della vittima protrattasi per poco meno di un’ora prima della morte, la questione posta dal ricorrente è stata positivamente risolta dalle sezioni unite di questa corte che, con la pronuncia a sezioni unite n. 26972 del 2008, hanno ricondotto il danno c.d.

"terminale" alla più ampia accezione del danno morale (esclusane, pertanto, ogni connotazione in termini di pregiudizio biologico), riconnettendo non più al lasso temporale ma al perdurare dello stato di lucidità, il diritto al risarcimento che, sorto in capo alla vittima, è destinato a trasmettersi iure haereditario ai suoi congiunti.

Con il settimo motivo, infine, è denunciata violazione di legge;

violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 36 Cost. e degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c..

Il motivo, che rappresenta a questa corte la (non contestata e non negabile in astratto) esigenza che la liquidazione del danno non patrimoniale non risulti simbolica o irrisoria, ma vada osservato il criterio della personalizzazione per avvicinarsi il più possibile al preciso ammontare del danno, è, nel merito, privo di fondamento, avendo la corte territoriale, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, liquidato il danno con riferimento ai parametri tabellari in uso presso il proprio distretto di appartenenza, con motivazione che questa corte ritiene esente dai vizi lamentati.

IL RICORSO INCIDENTALE. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la compagnia di assicurazioni lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., art. 2043 c.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: se la sosta, seppur irregolare, di un veicolo in area comunque deputata al parcheggio e in condizioni di piena visibilità possa costituire, a norma degli artt. 40 e 41 c.p., antecedente logico e necessario sotto il profilo della causazione dell’evento-urto, a fronte di una condotta di guida adottata dal conducente del veicolo antagonista in movimento che effettui un sorpasso in condizioni di non sicurezza, a velocità eccessiva, omettendo di adottare le normali cautele e di ispezionare la strada dinanzi a sè.

Il motivo è infondato, per le medesime, speculari ragioni esposte in sede di analisi del corrispondente motivo del ricorso principale, avendo la corte di appello, con insuperabile e incensurabile accertamento fattuale, ricostruito la dinamica dell’incidente sotto il profilo della causalità materiale con motivazione del tutto esente da vizi logico-giuridici, e tale, pertanto, da sottrarsì, come si è già avuto modo di rilevare, alle censure mosse in parte qua dal ricorrente incidentale.
P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quinto e sesto motivo del ricorso principale, rigetta i restanti motivi, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Torino in altra composizione.

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