Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 22-03-2011, n. 11281

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.10.2008, il Giudice di Pace di Eboli dichiarò non doversi procedere nei confronti di D.C.A. e S. A. per il reato di cui agli artt. 633 e 110 c.p., perchè l’azione non doveva essere iniziata per tardività della querela.

Il predetto provvedimento è stato impugnato dal procuratore della repubblica presso il Tribunale di Salerno, il quale deduce l’errata interpretazione della legge penale, rilevando che essendo il reato permanente non è ipotizzabile nella fattispecie alcun ritardo nella presentazione della querela.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.

Premesso che il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l’integrazione del reato, e che anche nell’ipotesi di reato permanente il termine per la proposizione della querela si misura dal giorno della conoscenza del fatto reato (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. n. 15263/1989 Rv. 182457), e non dal momento della cessazione della permanenza, rileva il Collegio che dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che il querelante D.C.G. era venuto a conoscenza del fatto reato ben quattro anni prima della proposizione della querela, allorchè nel 2002 gli imputati si erano insediati nella sua abitazione, ove lo stesso convive con la madre titolare del diritto di usufrutto, "occupando tre dei quattro vani esistenti, ed accedendovi da una delle due entrate". Lo stesso querelante ha poi dichiarato di non aver presentato querela prima del 22.6.2006, dal momento che "gli stessi ci rassicuravano che a distanza di pochi giorni avrebbero liberato il nostro appartamento".

Considerato che la querela è stata presentata ben oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto, la proposta querela è pertanto intempestiva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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