T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 2385

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i difensori della ricorrente hanno depositato in data 14.3.2011 la comunicazione del Direttore Generale dell’AVCP di avvenuta cancellazione in data 7.3.2011 -a seguito della documentazione probatoria fornita e in considerazione che la S.A. ha riconosciuto l’inadempimento solo a carico della mandataria- dell’annotazione 22.12.2010 nel Casellario Informatico già inserita nei confronti della ricorrente;

Considerato che, in ragione di quanto sopra, il difensore intervenuto per la ricorrente all’odierna Camera di Consiglio ha dichiarato essere venuto meno l’interesse al ricorso, insistendo peraltro per la condanna dell’AVCP al pagamento delle spese di giudizio;

Considerato, ciò stante, che sussistono i presupposti per una sentenza in forma abbreviata ai sensi dell’art. 60 cod. proc.. amm.vo e che le parti presenti in C.C. al riguardo sono state preavvertite;

Ritenuto, in definitiva, alla stregua di quanto sopra, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, e che tuttavia le spese, anche tenuto conto del tempestivo intervento correttivo da parte dell’AVCP, debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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