Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 12533 Distanze legali tra costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l ricorso.
Svolgimento del processo

Ni.Ga., con atto di citazione del 10 agosto 1989, conveniva davanti al Tribunale di Venezia D.S. per sentirlo condannare alla demolizione della costruzione in blocchi di cemento che lo stesso aveva realizzato su un appezzamento di terreno, confinante con altro dell’attore perchè realizzata in violazione delle distanze previste dal PRG del Comune di Campolongo Maggiore e del codice civile. Si costituiva D.S. che chiedeva il rigetto della domanda attorea, asserendo che il manufatto in questione non violava le norme sulle distanze legali.

Il Tribunale di Venezia con sentenza del 1998 rigettava la domanda dell’attore osservando che l’opera era stata costruita nel 1978, quando era in vigore il regolamento edilizio del 1950, non contemplante alcuna disposizione più restrittiva rispetto a quella prevista dal codice civile.

Proponeva appello Ni.Ga., resisteva D.S. che chiedeva il rigetto dell’appello. Il giudizio di appello veniva proseguito ex art. 110 c.p.c. dagli eredi di Ni.Ga. e, cioè, da + ALTRI OMESSI .

La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 579/2005 accoglieva l’appello ed in riforma della sentenza del Tribunale, condannava D.S. ad arretrare il manufatto costruito sui mappali 176,177 del foglio 16 del Comune di Campolongo Maggiore alla distanza non inferiore a m. 5 dal confine del fondo, già appartenente a Ni.Ga.. La Corte veneziana osservava: a) che al momento della costruzione nel 1978 da parte del D. del fabbricato dedotto in giudizio vigeva il primo strumento urbanistico approvata dalla Giunta provinciale il 1 giugno 1978 e che prevedeva una distanza minima in misura non inferiore a metri 10. Tuttavia, allo stato: attuale, con delibera del 28 luglio 1983 tale distanza era stata ridotta a m. 5, ed i a questa distanza doveva essere arretrato il manufatto in discorso, b) nel caso di successione delle norme edilizie nel tempo, se le norme successive sono più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che, al momento della sua entrata in vigore, possono considerarsi già sorte, mentre, nell’ipotesi di nuove norme meno restrittive il principio dell’immediata applicabilità dello "ius superveniens" trova l’unico limite nell’eventuale giudicato.

La cassazione della sentenza n. 579/05 della Corte di appello di Venezia è stata chiesta da D.S. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. N.G. e + ALTRI OMESSI hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1.= Questa Corte prende atto che, nonostante, il ricorrente e il contro ricorrente abbiano espressamente dichiarato che la sentenza n. 579/05 della Corte di appello di Venezia, sia sta notificata l’11 agosto 2005, tuttavia, il ricorrente non ha provveduto a depositare la sentenza con la relazione di notifica, nè ha provveduto ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. 1.a) La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena d’improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile, soltanto, con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per Cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità, soltanto, attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., coma 2 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1) (ordinanza n. 25070 del 10/12/2010).

1.1.= Pertanto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. il ricorso è improcedibile. Il ricorrente, secondo il principio della soccombenza, va condannato, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, così, come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE ai sensi dell’art. 369 c.p.c. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle spese che liquida in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

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