Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-11-2010) 22-03-2011, n. 11278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17.3.2010 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Bologna in data 11.7.2009 di condanna del ricorrente alla pena, concesse la diminuente della minore età prevalente sulle contestate aggravanti, alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 750,00 di multa per 5 ipotesi di rapina.

La Corte territoriale rilevava che per quanto riguarda il reato sub c) la modifica dell’originaria imputazione da ricettazione in rapina era avvenuta alla presenza dello stesso imputato che, sotto il profilo della responsabilità, lo stesso era stato riconosciuto da alcune parti offese e trovato in possesso di due dei telefoni cellulari sottratti nel corso della prima rapina (capo a) e di uno dei telefoni sottratti nel corso della seconda.

La spiccata pericolosità sociale dell’imputato che in pochissimo tempo aveva rapinato ben 5 persone, con l’uso di un’arma e che non aveva dimostrato alcuna resipiscenza era ostativa alla concessione del chiesto perdono giudiziale, c.p.p. Ricorre l’imputato che con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 522 c.p.p. in quanto si era contestato un fatto nuovo per il reato sub c). In ogni caso si sarebbe dovuto richiedere l’espresso consenso dell’imputato ex art. 518 c.p.p., comma 2 e non era utilizzabile l’art. 516 c.p.p..

Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Si erano utilizzati per ritenere provato il reato di rapina elementi che invece erano stati utilizzati per quello originariamente contestato di ricettazione. La motivazione sul punto responsabilità era totalmente carente e contenuta in due righe.

Con il terzo motivo si rileva la mancanza ai fini del chiesto perdono giudiziale di ogni accertamento sulle condizioni personali, familiari e sociali del minore e sul suo contesto educativo e relazionale.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo correttamente si è proceduto alla contestazione in udienza di un fatto emerso come "diverso" ex art. 516 c.p.p. in quanto tra i fatti originariamente contestati e quelli poi verificati nel dibattimento non sussisteva un rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale, tale da dover qualificare necessariamente il fatto come "nuovo", alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 35120/2003; n. 3159/98).

L’art. 519 c.p.p. non risulta essere stato invocato in dibattimento.

Circa il secondo motivo si è già detto; trattandosi di un fatto "diverso" regolarmente contestato in presenza dell’imputato gli elementi di prova emersi ben potevano portare a ritenere che l’imputato non avesse ricevuto il bene ma lo avesse direttamente rapinato.

Circa il terzo motivo il perdono giudiziale non è stato concesso in relazione alla gravità del fatto (rapina di cinque persone in un brevissimo arco temporale) ed alla totale mancanza di manifestazioni di resipiscenza e rimeditazione critica.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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