T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-03-2011, n. 437 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Dalla documentazione prodotta in atti è possibile ricostruire lo svolgimento dei fatti che hanno condotto all’adozione del provvedimento che è oggi oggetto del riscorso in esame.

Il 26 novembre 1993, il sig. M. ha presentato una richiesta di autorizzazione gratuita al cambio di destinazione del laboratorio artigianale e del magazzino, realizzati sulla scorta della concessione rilasciata allo stesso il 22 dicembre 1984, ad uso commerciale (senza opere).

Accertato che il cambio di destinazione era già avvenuto, il 17 gennaio 1995, il Sindaco del Comune di Formigara richiedeva il pagamento di oneri di urbanizzazione per 23.094.000 Lire.

Il successivo 12 febbraio 1995, il sig. M. comunicava di non essere più interessato al cambio di destinazione, esercitando nei locali solo attività artigianale.

Il sopraluogo effettuato il 28 marzo 1995 dava conto, però, del fatto che "la porzione di fabbricato oggetto della richiesta di mutamento d’uso da artigianale a commerciale (richiesta M. prot. 3889 del 26.11.1993) viene effettivamente usato come esposizione commerciale".

Ne è derivato il rinnovo della richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione, così come già quantificati.

Ritenendo illegittima tale imposizione, il sig. M. ha impugnato la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione, deducendo:

1. violazione dell’art. 25 della legge n. 47/85. Il ricorrente si sarebbe limitato a mutare la destinazione d’uso dell’immobile, senza realizzare alcuna opera e senza, quindi, integrare alcun abuso edilizio;

2. carenza di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90;

3. violazione di legge, e più precisamente degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, per effetto della mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comune si è costituito in giudizio, eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto contro il provvedimento sindacale 3 maggio 1996, n. 1888, confermativo del precedente adottato il 17 gennaio 1995, non ritualmente impugnato.

Il ricorso sarebbe altresì infondato, secondo parte resistente, in ragione della corretta applicazione operata dal Comune dell’invocato art. 25 della legge n. 47/85. Nessun abuso edilizio sarebbe stato, infatti, contestato al sig. M., al quale sarebbe stato richiesto, invece, solo il pagamento dell’integrazione degli oneri concessori dovuti, in ragione di quanto disposto dall’ultimo comma del già richiamato art. 25, ogni volta che la destinazione venga modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori. Tale norma avrebbe lo specifico scopo di evitare lo stratagemma della richiesta di una concessione edilizia cui sia collegato, per la destinazione d’uso, il pagamento di un minor contributo di concessione, per poi mutare quest’ultima e renderla conforme alla diversa destinazione effettivamente voluta da chi ha costruito (maggiormente onerosa).

Di tale iter logico deduttivo sarebbe stata data adeguata rappresentazione nel provvedimento stesso, la cui adozione non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, atteso che lo stesso è frutto di un’istanza di parte.

Con cartella esattoriale notificata il 9 febbraio 1998, il Comune ha intimato il pagamento della suddetta somma e, conseguentemente, parte ricorrente ha presentato un’istanza di sospensione degli effetti della stessa, al fine di evitare l’avvio della procedura esecutiva nelle more del giudizio.

Tale istanza è stata respinta, non ravvisandosi il presupposto del danno grave ed irreparabile.

In vista della pubblica udienza parte resistente ha ribadito le difese già esplicate.
Motivi della decisione

Si può prescindere dall’entrare nel merito dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso introdotta dall’Amministrazione resistente, attesa l’infondatezza del ricorso.

A tale proposito deve essere preliminarmente dato atto che quanto richiesto ed oggetto di contestazione non rappresenta il pagamento di una sanzione, non avendo mai, il Comune, contestato alcun abuso edilizio al ricorrente. La somma richiesta integra, infatti, solo il maggior importo dovuto, in termini di oneri concessori, in ragione dell’accertamento dell’intervenuto mutamento di destinazione d’uso prima del decorso di dieci anni dal rilascio della concessione edilizia (e cioè sin dal novembre 1993).

Tale circostanza risulta incontestata in fatto, con la conseguenza che deve ritenersi che il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto nella prima doglianza, trovi il proprio legittimo fondamento in una corretta applicazione dell’ultimo comma dell’art. 25 della legge n. 47/85.

Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento, atteso che il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato in relazione alla sua natura.

Né appaiono ravvisabili le violazioni procedimentali dedotte con la terza censura. Il provvedimento risulta adottato, infatti, su istanza di parte e la onerosità dell’autorizzazione richiesta è stata comunicata all’interessato con nota del 6 aprile 1994. Successivamente alla monetizzazione dell’importo dovuto, parte ricorrente ha erroneamente ritenuto di potersi sottrarre al pagamento del maggior contributo dovuto in ragione del mutamento d’uso operato, semplicemente rinunciando alla richiesta di autorizzazione. Ciò però non fa venir meno la circostanza di fatto dell’effettivo mutamento, la cui permanenza è stata accertata anche a seguito di successivi sopraluoghi.

Un tanto appare sufficiente a giustificare la richiesta del pagamento dell’importo la cui debenza è oggetto di contestazione.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso il lungo lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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