Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 23-03-2011, n. 11713 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha confermato la misura della custodia in carcere a carico di A. R. per concorso in detenzione di stupefacenti a fine di spaccio.

2. Ricorre l’ A. che deduce vizio di motivazione e in ordine alla gravità degli indizi e in ordine alle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è tuttavia inammissibile perchè basato su motivi o manifestamente infondati o non consentiti.

In ordine alla gravità degli indizi, il Tribunale ha correttamente valorizzato il collegamento tra la somma nella disponibilità del ricorrente, il possesso di tre telefonici cellulari e l’attività di spaccio del B., in base all’impiego di comuni massime di esperienza. E in tal modo ha fornito una valutazione di alta probabilità di concorso nel reato, di cui nemmeno si prospetta una intrinseca irragionevolezza. Incensurabile sotto il profilo della legittimità è poi la valutazione delle esigenze cautelari, in specie dei pericoli di fuga e di recidiva, tratta, in maniera all’evidenza ragionevole, dalla mancanza di ogni stabile collegamento del ricorrente con il territorio e dall’assenza di lecite fonti di reddito. Altresì incensurabile il giudizio di adeguatezza della misura prescelta, in ragione della incontestata possibilità dell’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa dell’ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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