T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-03-2011, n. 435 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il sig. D.B., già dipendente di P.I. s.p.a. dall’1/07/2010 al 30/10/2010, deduce l’illegittimità del diniego opposto da tale società all’accesso dallo stesso richiesto – "al fine di conseguire i documenti necessari per ricorrere in sede giudiziaria davanti al Tribunale del lavoro al fine di fare accertare la nullità del termine al contratto di lavoro" (così la lettera del sig. D.B. rivolta a P.I. s.p.a. in forza dell’art. 23 e ss. della legge n. 241/90 – ai seguenti documenti:

– libro matricola del CMP di Brescia relativo al periodo lavorato;

– modello 70 P (presenze) relativo a Brescia CMP settore smistamento con il numero degli addetti prima e dopo l’assunzione;

– copia del fascicolo personale;

– numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ed il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato rispettivamente al 31.12 dell’anno della stipula del contratto al fine di verificare la proporzione prevista dagli artt. 24 e 25 del contratto collettivo;

– copia dei referti delle visite mediche effettuate prima dell’assunzione.

Ciò premesso in fatto, deve essere preliminarmente affrontata, in rito, la questione attinente allo giurisdizione del giudice amministrativo.

A tale proposito il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale costante la cui essenza è ben rappresentata dall’affermazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 189, secondo cui: "L’attività amministrativa, cui gli art. 22 e 23 l. 241/1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica. Pertanto, i dipendenti di P.I. s.p.a., anche cessati dal rapporto, hanno diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all’organizzazione interna della società".

Ne discende l’ammissibilità dell’istanza di accesso esercitata nel caso di specie rispetto agli atti sopra indicati.

Nel merito, però, la domanda merita solo parziale accoglimento.

Più precisamente, come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare nella sentenza del 19 marzo 2008, n. 290, che il Collegio condivide, sebbene la "struttura privatistica assunta da P.I. S.p.A. non permette di individuare un equivalente formale" dei documenti individuati ai primi due alinea della sopra riportata elencazione, tale " circostanza tuttavia non legittima la sottrazione al diritto di accesso dei dati già inseriti in documenti di P.I. S.p.A. che contengano le medesime informazioni". Pertanto, precisato che Poste s.p.a. non ha un libro matricola del CMP, né un modello 70 P, l’accesso deve essere consentito agli "elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze", con riferimento al periodo in questione.

In assenza di un "fascicolo personale" inteso in senso tradizionale, invece, la richiesta di accesso potrà essere eventualmente soddisfatta solo previa presentazione di una più circostanziata domanda con specificazione degli atti relativi al lavoratore che lo stesso ha interesse a conoscere.

Nel ricorso si chiede, altresì, un’attestazione di P.I. s.p.a. relativa al numero dei lavoratori assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato al 31.12.2010. Tale richiesta non ha ad oggetto la visione o estrazione di copia di un documento esistente, ma la formazione di un atto, attraverso l’elaborazione di dati comunque desumibili dagli elenchi a cui si è ritenuto che il lavoratore abbia legittimazione ad accedere ("elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze") e che lo stesso potrà elaborare per i fini che ritiene utili.

Ne discende la legittimità del rigetto della domanda anche rispetto a tale specifico profilo.

Infine, oltre a non apparire supportata da un’adeguata rappresentazione dell’interesse sottostante, tanto più rilevante quanto si consideri che si tratta di dati sensibili, la richiesta di ottenere copia dei referti delle visite mediche effettuate prima dell’assunzione non risulta essere sufficientemente circostanziata per poter essere ammissibile, in particolare laddove non specifica il soggetto passivo delle visite cui si riferisce.

L’accoglimento solo parziale della richiesta legittima la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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