Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 23-03-2011, n. 11711 pubblicità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Premesso in fatto quanto segue:

3.1. La ricorrente ha presentato al Comune di Capriolo una domanda volta ad ottenere il rilascio di un’autorizzazione all’installazione di un cartello pubblicitario lungo la SP BS ex S.S. 469 km 30+900/dx, bifacciale, delle dimensioni di m. 1,50×2,00.

3.2. Il Comune, senza comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, lo negava sull’assunto che "l’ordinanza del Sindaco n. 51/2001 dispone il divieto di installazione di cartelli pubblicitari lungo alcune vie del territorio comunale, tra le quali è compresa la strada oggetto della richiesta".

3.3. Parte ricorrente ha, quindi, censurato dapprima l’ordinanza n. 51/2001, deducendo nei confronti della stessa:

A.1. violazione ed errata applicazione degli artt. 50, 51 e 42 del d. lgs. 267/2000, dell’art. 3 del d. lgs. N. 507/1993 e dell’art. 28 dello Statuto comunale, nonché incompetenza del Sindaco.

L’introduzione del generalizzato divieto di installazione di mezzi pubblicitari lungo alcune strade comunali troverebbe la propria ragion d’essere nell’asserita pericolosità collegata all’elevato traffico automobilistico. Tali ragioni, però, dovrebbero essere oggetto di considerazione nell’ambito dell’adozione del regolamento comunale sulla pubblicità ed in sede di approvazione del piano degli impianti pubblicitari: atti regolatori la cui competenza sarebbe, secondo parte ricorrente, riservata al Consiglio comunale. Il Sindaco, quindi, avrebbe travalicato la competenza del Consiglio (che nel caso del Comune di Capriolo non ha adottato nessuno degli strumenti programmatori citati ed in particolare non avrebbe esercitato la competenza riconosciutagli dall’art. 3 del d. lgs. 507/93 di stabilire "limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse", così TAR Brescia, 28 febbraio 2008, n. 174), nonché i limiti al suo potere di ordinanza;

A.2. violazione dell’art. 23 del d. lgs. 285/92, degli artt. 3 e 51 del DPR n. 495/92, dell’art. 3 del d. lgs. N. 507/93. L’ordinanza adottata si limiterebbe a dare conto della volontà dell’Amministrazione "di garantire un maggior livello di sicurezza alla circolazione stradale sulle strade a notevole ed intenso traffico veicolare nelle quali si verificano soventemente incidenti anche di grave entità". Tali considerazioni sono da ritenersi, secondo parte ricorrente, sommarie e superficiali, anche alla luce del precedente di questo Tribunale secondo cui l’azione di disturbo dell’impianto dovrebbe essere valutata di volta in volta, considerando la distanza dalla strada, gli angoli di osservazione, il posizionamento dei segnali stradali e della schermatura prodotta dalla vegetazione (TAR Brescia, 15 giugno 2007, n. 494);

A.3. violazione dell’art. 41 Cost, dell’art. 23 del d. lgs. 285/92, dell’art. 3 del d. lgs. N. 507/93 e dell’art. 62 del d. lgs. N. 446/97. Il divieto assoluto di installazione di impianti può essere disposto, nel rispetto della Costituzione e della disciplina del settore, solo eccezionalmente, essendo la disciplina dei mezzi pubblicitari generalmente permissiva ed eccezionalmente preclusiva. In particolare l’art. 3 del d. lgs. 507/93 consentirebbe il divieto solo di particolari forme di pubblicitarie.

3.4. Nei confronti del successivo diniego sono stati dedotti:

B.1. illegittimità derivata;

B.2. violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.

3.5. Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo la litispendenza ravvisabile in relazione alla ordinanza n.52/2001, già impugnata nel ricorso R.G. 1406/2007 dallo stesso ricorrente. Nella fase cautelare relativa a tale contenzioso, la domanda incidentale è stata rigettata.

4. Considerato in diritto:

4.1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione in rito relativa alla pretesa, da parte dell’Amministrazione, litispendenza rispetto al ricorso sub R.G. 1406/07, con cui la medesima società ha già impugnato l’ordinanza sindacale n. 51/2001.

La natura generale e regolamentare di tale provvedimento esclude la configurabilità di una situazione di litispendenza in relazione ad un’impugnazione strumentale all’annullamento di un nuovo diniego, pronunciato in applicazione, a notevole distanza di tempo ed in relazione ad un’istanza del tutto nuova, della medesima ordinanza di divieto.

4.2. Ritenuta ammissibile l’impugnazione, quindi, la stessa appare supportata dagli elementi di fondatezza che si andranno ad evidenziare, non prima di aver dato conto del fatto che il Collegio non ignora il contenuto del proprio precedente rappresentato dalla ordinanza n. 23 dell’11 gennaio 2008, in cui si è ritenuto che non fosse ravvisabile un divieto generalizzato di collocazione di mezzi pubblicitari sul territorio e che l’adozione dell’ordinanza n. 51/2001 fosse legittimata dalla necessità di garantire un maggior livello di sicurezza della circolazione stradale.

4.3. Ciononostante non si può trascurare di considerare come la vigente normativa imponga, in un’ottica di corretto uso del territorio anche nello specifico ambito dell’esercizio dell’attività pubblicitaria, una pianificazione della stessa. Ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 del d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, infatti, ogni Comune è tenuto ad adottare un apposito regolamento che disciplini "le modalità di effettuazione della pubblicità", con la possibilità di "stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse" e in ogni caso determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione e i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

Nel caso di specie non risulta dimostrato che il Comune abbia adottato né il suddetto regolamento, né il conseguente piano generale degli impianti: atti programmatori, di contenuto generale e regolamentare, in quanto tali di competenza del Consiglio comunale.

Nemmeno può ritenersi che l’ordinanza n. 51/2001, posta a base del censurato diniego di autorizzazione, possa ancor oggi sopperire alla carenza dei suddetti atti regolatori.

Ciò è precluso, in primo luogo, dalla carenza di competenza del Sindaco, trattandosi, come già anticipato, di atti pianificatori che dovrebbero rientrare nella competenza del Consiglio comunale.

Non può peraltro ritenersi che, in assenza di un’esplicita motivazione in tal senso, possa, a distanza di dieci anni dalla sua adozione, apparire ancora idonea a supportare il provvedimento sindacale quella situazione contingente di necessità di garantire una maggiore sicurezza della circolazione che è stata ritenuta essere presupposto legittimante in occasione della pronuncia dell’ordinanza di questo Tribunale n. 23/2008.

Pur non potendosi, quindi, escludere la permanenza di una circolazione veicolare, lungo le strade oggetto dell’impugnata ordinanza n. 51/2001, che richieda l’adozione di particolari cautele, con riferimento all’installazione di impianti pubblicitari, al fine di escludere la presenza di distrazioni che potrebbero incidere negativamente sulla sicurezza stradale, il riscontro di una tale situazione avrebbe dovuto a maggior ragione indurre l’Amministrazione ad adottare gli specifici atti programmatori individuati puntualmente dalla legge allo scopo, anche ed in primo luogo, di consentire all’ente locale di poter intervenire per perseguire un equo contemperamento tra interesse all’esercizio dell’attività economica connessa all’affissione pubblicitaria ed interesse alla sicurezza stradale.

Nell’adozione dell’impugnato provvedimento risulta, quindi, essere stato travalicato sia il limite della competenza del Sindaco, che quello delle specifiche condizioni cui risulta essere subordinato l’esercizio del potere di ordinanza del Sindaco, non più ravvisabili nel caso di specie.

4.4. Ne discende l’annullamento dell’ordinanza n. 51/2001 e conseguentemente, in ragione dell’effetto caducante derivante dall’eliminazione dell’atto presupposto, anche del successivo diniego di installazione, viziato, peraltro, anche da vizi propri in ragione dell’omessa, senza alcuna specifica motivazione, comunicazione del preavviso di rigetto e conseguente rappresentazione delle ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta, con ciò precludendo la possibilità di partecipazione al procedimento garantita dalla legge n. 241/90 al richiedente l’atto ampliativo.

5. Sussistono, peraltro, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la precedente pronuncia di segno opposto di questo Tribunale, che, seppur con la limitata efficacia propria di un provvedimento cautelare, per sua definizione fondato su di un esame sommario della controversia e specificamente orientato dalle esigenze cautelari, può aver ingenerato una perseveranza dell’Amministrazione nell’omettere la necessaria adozione degli atti regolamentari.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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