Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
l’istanza depositata in data 1 febbraio 2011, con cui parte ricorrente, dopo aver dichiarato di non aver più un interesse concreto ed attuale alla prosecuzione del giudizio, atteso il tempo trascorso, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
Vista l’adesione di parte resistente alla compensazione delle spese del giudizio;
Ritenuto che al Collegio non rimanga che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, disponendo la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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