T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-03-2011, n. 429 Concessione per nuove costruzioni Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

In data 11 marzo 1996, il Comune rilasciava alla sig.ra D.R. la concessione prot. n. 12620/95, per la ristrutturazione dell’immobile insistente sul mappale n. 113 del fg. 6 del comune catastale di Castel Goffredo, costituito da un unico corpo di fabbrica adibito in parte a casa colonica ed in parte a stalla e fienile.

Le opere previste erano il recupero e il consolidamento dei muri perimetrali dell’edificio (fatta eccezione per quello posto ad est, da demolire e ricostruire), la eliminazione del piano soffitta, il rifacimento della copertura, la demolizione e ricostruzione dei solai: il tutto senza aumenti di volume e di superficie coperta.

A seguito della comunicazione con cui la proprietà rendeva edotto il Comune del crollo di due dei muri che avrebbero dovuto essere consolidati e della loro ricostruzione in modo identico ai preesistenti, il Comune riteneva di procedere autonomamente al rilascio di una nuova concessione edilizia, mutando la classificazione dell’intervento da ristrutturazione a nuova costruzione e rideterminando, conseguentemente, i contributi concessori.

La sig.ra D. riteneva illegittima la nuova concessione rilasciata – a seguito dell’intervenuto pagamento della somma ivi stabilita al fine di non incorrere nelle penalità contemplate dall’art. 3 della legge n. 47/85 – alla stessa e poi volturata a favore del sig. Ceppelli e per ciò stesso la impugnava deducendo violazione dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti. Il crollo avvenuto durante i lavori non avrebbe determinato la totale demolizione dell’edificio e comunque lo stesso sarebbe stato ricostruito in modo del tutto identico al precedente, senza alcun mutamento nella sagoma, nella volumetria realizzata e nella superficie coperta, né alcun mutamento della destinazione rispetto a quanto previsto nell’originaria concessione.

Ne discenderebbe l’assenza di un adeguato presupposto per imporre i maggiori oneri.

In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato una relazione scritta del direttore dei lavori e progettista degli stessi, nonché una memoria nella quale sono state ribadite le linee difensive già sinteticamente rappresentate.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

La concessione edilizia impugnata, con cui l’intervento realizzato è stato classificato come di nuova costruzione, anziché di ristrutturazione, risulta essere illegittima, in quanto priva dei necessari presupposti.

A tal proposito il Collegio ritiene di poter condividere l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, la quale, anche molto recentemente, ha ribadito come "il crollo del manufatto, intervenuto accidentalmente mentre erano in atto lavori regolarmente assentiti con concessione edilizia finalizzata alla ristrutturazione edilizia dell’immobile, e la sua ricostruzione con caratteristiche volumetriche, di ingombro e ubicazionali corrispondenti a quelle sussistenti in precedenza non impediscono di ritenere che ci si trovi dinanzi ad una ristrutturazione edilizia nel senso previsto dall’art. 31, l. 5 agosto 1978, n. 457" (Consiglio Stato, sez. V, 11 marzo 2010, n. 1425).

Peraltro la stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come la possibilità di continuare a classificare un intervento come di ristrutturazione sia subordinata al fatto che "non solo la nuova realizzazione sia identica (quanto a volumi, ingombro e ubicazione) alla preesistente, ma soprattutto tra il rilascio dell’originario titolo, il crollo e la presentazione del nuovo progetto non si verifichi soluzione di continuità" (Consiglio Stato, sez. V, 01 dicembre 1999, n. 2021): circostanza, questa, che, nel caso di specie, non può essere revocata in dubbio.

Ciononostante sarebbe stato onere della proprietà richiedere l’autorizzazione di una variante alla concessione edilizia assentita per la ricostruzione dei muri caduti che, nel caso di specie non risulta essere stata richiesta.

Tale carenza sotto il profilo del titolo legittimante non esclude, però, la illegittimità del titolo autonomamente assentito da parte del Sindaco a causa dell’erronea classificazione che ad esso è sottesa.

Disposto l’annullamento del provvedimento illegittimamente adottato, l’Amministrazione deve essere condannata alla restituzione della somma di Euro 11.085,47 (conversione di Lire 21.464.460) corrisposta dai proprietari per non incorrere nelle penalità di cui all’art. 3 della legge n. 47/1985, con gli interessi legali dalla data dell’avvenuto pagamento a quella del saldo.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che la questione dedotta era, al tempo dell’adozione del provvedimento, ampiamente controversa e comunque i proprietari non hanno ottemperato all’onere di presentare una adeguata richiesta di variante alla concessione già assentita.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle somme in motivazione indicate.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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