Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 23-03-2011, n. 11698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Chiamato a rispondere del reato ex art. 570 cpv. c.p., E.G.E. M.A. fu ritenuto responsabile dal Tribunale di Macerata per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di giorni 15 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, con conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.

Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 11.02.2010, confermava la pronuncia di primo grado.

Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo dei difensori, deducendo che la Corte di merito:

– non si è pronunciata sulla richiesta di escussione del teste S., già formulata a sensi dell’art. 507 c.p.p.;

– ha confermato la responsabilità del prevenuto, senza correlarla ai necessari presupposti dello stato di bisogno dell’avente diritto e della capacità economica dell’obbligato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, posto che la Corte di merito ha reso congrua motivazione sulla sussistenza dei citati presupposti dello stato di bisogno dell’avente diritto e della capacità economica dell’obbligato, e il ricorrente non ha preso in specifico esame tale motivazione, che conteneva in se stessa la valutazione di superfluità della richiesta di escussione del teste S. (inerente a una pregressa situazione lavorativa del ricorrente, che non ne esauriva certamente gli oneri probatori in merito alla sua disponibilità di risorse economiche).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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