T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-03-2011, n. 427 sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente P.B. è una volontaria dell’Associazione Protezione Animali Cremona Onlus (APAC) e si occupa in particolare delle colonie di gatti randagi presenti nel territorio del Comune di Stagno Lombardo. Presso la propria abitazione, situata nel predetto Comune in via Casotta (località Brancere), la ricorrente ospita inoltre numerosi gatti di proprietà.

2. Quale antefatto della vicenda in esame occorre ricordare che in data 7 luglio 2009 la ricorrente aveva presentato agli uffici comunali una DIA avente ad oggetto la chiusura del giardino posto a est e a sud dell’abitazione. Il progetto, certamente finalizzato anche a contenere gli spostamenti dei gatti, prevedeva la realizzazione di due segmenti di recinzione (AD) sui lati aperti a nord e a ovest e il sopralzo della recinzione esistente sui lati est e sud (BC). Il Comune ha dato il proprio assenso con nota del responsabile del Settore Tecnico del 28 luglio 2009. Materialmente la nuova recinzione risulta costituita da un basamento e da una rete plastificata che raggiunge un’altezza pari a 240 cm (di cui gli ultimi 20 ripiegati verso l’interno del giardino).

3. Successivamente alla posa della nuova recinzione il responsabile dell’UO Area di Sanità Animale della ASL di Cremona ha effettuato un sopralluogo in via Casotta sulla base delle segnalazioni di alcuni residenti. Il verbale del 6 agosto 2010 riferisce la seguente situazione: (a) nel cortile che confina con la proprietà della ricorrente sono stati rinvenuti escrementi di gatto; (b) lo stesso inconveniente è stato lamentato da altri due vicini; (c) nel prato di un quarto vicino alcuni alberi hanno la corteccia segnata dalle unghie dei gatti. Con nota del 2 novembre 2010 il medesimo funzionario ha scritto al direttore del Distretto Veterinario di Cremona evidenziando che gli abitanti di via Casotta avevano nuovamente lamentato i problemi rilevati nel sopralluogo del 6 agosto 2010 e auspicando un intervento del Comune finalizzato a imporre l’installazione di efficaci barriere antigatto e la regolamentazione della distribuzione del cibo ai gatti randagi. Il direttore del Distretto Veterinario ha fatto proprie le predette considerazioni con una nota trasmessa al Comune il 9 novembre 2010.

4. Richiamando le considerazioni della ASL il Comune con ordinanza sindacale n. 11 del 16 novembre 2010 ha rivolto alla ricorrente le seguenti ingiunzioni: (a) predisporre efficaci barriere perimetrali per il contenimento dei gatti all’interno del giardino di proprietà; (b) non distribuire cibo ai gatti al di fuori dei punticibo delle colonie autorizzate; (c) spostare più lontano dalle abitazioni il puntocibo della colonia situata in località Cantone.

5. Contro la suddetta ordinanza la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 22 gennaio 2011 e depositato il 1 febbraio 2011. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) erronea valutazione dei fatti, in quanto la recinzione era già stata realizzata sulla base della DIA del 7 luglio 2009 e all’epoca il Comune non aveva evidenziato elementi di inadeguatezza; (ii) fraintendimento dei fatti anche con riferimento all’ordine di non distribuire cibo ai gatti, in quanto la ricorrente è solo uno dei volontari che operano per conto dell’APAC e non sono state individuate a suo carico precise responsabilità; (iii) medesima obiezione per quanto riguarda lo spostamento del puntocibo della località Cantone.

6. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Nella propria memoria la difesa comunale evidenzia che il sindaco mediante ordinanza n. 1 del 19 gennaio 2011 ha parzialmente revocato l’ordinanza impugnata cancellando le prescrizioni (b)(c) riguardanti rispettivamente la distribuzione di cibo ai gatti al di fuori dei punticibo delle colonie autorizzate e l’allontanamento dalle abitazioni del puntocibo della località Cantone. Relativamente a tali questioni il Comune ha deciso di procedere sulla base di un programma di interventi definito con la ASL e con l’APAC.

7. In seguito alla revoca parziale dell’ordinanza impugnata la materia contenziosa si concentra nel primo motivo di ricorso. In sostanza la ricorrente sostiene di aver già posto in essere, attraverso la recinzione realizzata sulla base della DIA del 7 luglio 2009, quanto è ragionevolmente esigibile per impedire che i gatti ospitati presso la sua abitazione arrechino disturbo ai vicini. La tesi non può essere condivisa, a condizione che l’ordinanza del Comune sia interpretata coerentemente con il principio di proporzionalità.

8. In particolare si osserva quanto segue:

(a) sul piano fattuale il sopralluogo della ASL del 6 agosto 2010 e le successive lamentele dei vicini dimostrano che la concentrazione di gatti in via Casotta rappresenta un problema rilevante sotto il profilo igienicosanitario anche dopo la posa della nuova recinzione;

(b) per tali inconvenienti non vi sono indizi che consentano di individuare una causa diversa dai gatti ospitati presso l’abitazione della ricorrente. È possibile che qualche gatto randagio sia stato attirato in zona dal cibo distribuito troppo vicino alle abitazioni (circostanza a cui potrà porre rimedio la futura collaborazione tra il Comune, la ASL e l’APAC), ma appare verosimile che i disagi lamentati nelle immediate vicinanze dell’abitazione della ricorrente siano da attribuire agli animali ospitati dalla stessa;

(c) la nuova recinzione non garantisce evidentemente una barriera adeguata, il che costituisce il presupposto per imporre alla ricorrente di adottare ulteriori misure di contenimento;

(d) non spetta al Comune definire gli strumenti più adatti allo scopo, tuttavia gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con la ricorrente per individuare una soluzione idonea che sia anche sostenibile economicamente (ovvero che comporti un costo non fuori scala per un normale edificio con destinazione residenziale);

(e) la ricorrente dovrà quindi presentare al Comune un progetto di modifica della recinzione (specificamente per quanto riguarda il restringimento delle maglie della rete plastificata). Contestualmente dovrà essere presentata una descrizione delle altre potenziali vie di fuga dei gatti (ad esempio attraverso i cancelli che si aprono sulla parte non recintata del cortile, o attraverso le porte e le finestre dei locali che compongono l’abitazione) e in rapporto alle criticità riscontrate, tenendo anche conto del numero di animali mediamente presenti, dovranno essere proposte delle soluzioni tecniche su cui si esprimeranno gli uffici comunali;

(f) i tempi per lo svolgimento di questo confronto tra la ricorrente e il Comune e per la successiva realizzazione delle opere di contenimento non sono necessariamente limitati ai 30 giorni previsti nell’ordinanza impugnata, tuttavia gli uffici comunali conservano un potere di sollecitazione nei confronti della ricorrente, da graduare in relazione alla complessità degli interventi programmati.

9. In conclusione, sulla base dell’interpretazione fornita sopra al punto 8, il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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