Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-06-2011, n. 12486 contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Lecce, depositato in data 3.2.2004, C.E., assunta dalla società Poste Italiane s.p.a. con diversi contratti a tempo determinato, il primo dei quali stipulato il 15.4.1999 e relativo al periodo dal 16.4.1999 al 29.5.1999 per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 14.6.2005 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la C. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 13.6 / 16.6.2006, in accoglimento del gravame, dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione stipulato il 15.4.1999, condannando la società convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione dalla notifica del ricorso introduttivo, con accessori.

In particolare la Corte territoriale rilevava che il contratto in questione, stipulato successivamente al 30.4.1998 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione, non conteneva alcuna indicazione in ordine alla effettiva esistenza di esigenze di carattere straordinario e temporaneo concretamente riferibili alla assunzione predetta.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata, che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.

La società resiste al suddetto ricorso incidentale con controricorso.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Col terzo motivo di ricorso gravame lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che il contratto a termine per cui è causa era stato stipulato con riferimento alla previsione dell’art. 8 del CCNL 1994, integrato dall’accordo collettivo 25.9.1997, aveva ritenuto l’illegittimità del contratto in questione sotto il profilo che la copertura autorizzatoria era esclusa per i contratti stipulati dopo il 30.4.1998; in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale ( L. n. 56 del 1987, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla L. n. 56 del 1987, ed alla autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste.

Rileva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che, al fine di giustificare l’apposizione del termine ai contratti stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e del successivo art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, così come integrato con l’accordo collettivo del 25 settembre 1997, fosse richiesta non solo l’esistenza di una fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti, ma anche la prova della sussistenza di specifiche "esigenze eccezionali" che fossero diretta conseguenza proprio di quella ristrutturazione.

La ricorrente osserva infine che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di motivare alla questione relativa all’aliunde perceptum ritenendo che la questione dovesse essere esaminata in un successivo giudizio sul quantum, rilevando in particolare che l’aliunde perceptum non poteva che essere genericamente dedotto dalla ricorrente mentre era onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione.

L’intimata ha proposto ricorso incidentale in ordine alla mancata declaratoria di nullità degli ulteriori contratti di lavoro sottoscritti dalla lavoratrice, successivi a quello preso in esame dalla Corte d’appello.

Ed ha evidenziato altresì, col secondo motivo, la erroneità dell’impugnata sentenza che aveva ritenuto che l’offerta della prestazione lavorativa – rilevante ai fini del risarcimento del danno – si fosse realizzata solo con il ricorso introduttivo del giudizio, mentre già la richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione conteneva una espressa offerta della propria prestazione lavorativa.

I primi due motivi del ricorso principale, che il Collegio ritiene di dover trattare congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi, sono infondati, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (Cass. sez. lav., 29.7.2009 n. 17651; Cass. sez. lav., 23.6.2009 n. 14657; Cass. sez. lav., 27.2.2009 n. 4840; Cass. sez. lav., 7.3.2005 n. 4862; Cass. sez. lav., 26.7.2004 n. 14011), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato. "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21062; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Non può pertanto condividersi la motivazione della Corte territoriale la quale ha posto a fondamento della propria statuizione l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali. La sentenza si muove quindi erroneamente nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla legge n. 230 del 1962, art. 1, e ciò è in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588.

Il ricorso tuttavia non può trovare accoglimento.

Invero nel quadro sopra delineato, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (e la Corte territoriale ha rilevato che, comunque, le parti sociali avevano convenuto di ritenere il perdurare delle condizioni sottese alla apposizione del termine "fino" al 30.4.1998), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18383; Cass. sez. lav., 14.4.2005 n. 7745; Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 1.10.2007 n. 20608; Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (Cass. sez. lav., 29.7.2005 n. 15969; Cass. sez. lav., 21.3.2007 n. 6703), va confermata la nullità della apposizione del termine al contratto de quo, concluso, ex art. 8 CCNL 1994 e accordo collettivo 25.9.1997, successivamente al 30.4.1998, restando assorbita ogni ulteriore censura sul punto.

Nè può ritenersi la valenza meramente ricognitiva degli accordi attuativi posteriori all’accordo de 25.9.1997. Ed invero, partendo dal principio sopra indicato, della esistenza di una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate – ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr. accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

La giurisprudenza di questa Corte ha, infine, ritenuto l’irrilevanza dell’accordo del 18.1.2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 de 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (in tal senso, Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Va infine ritenuto inammissibile il terzo motivo del ricorso principale concernente l’accertamento dell’aliunde perceptum.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha rigettato sul punto l’appello proposto evidenziando come in primo grado era stata avanzata domanda di condanna generica e dunque la questione avrebbe potuto trovare ingresso solo nell’eventuale giudizio sul quantum.

Orbene, avverso questa motivazione nessun rilievo specifico è stato sollevato nel proposto ricorso, avendo la società datoriale incentrato il proprio motivo di gravame sul rilievo che sarebbe stato onere del lavoratore di fornire la prova della mancanza di occupazione nel periodo successivo alla interruzione della funzionalità di fatto del rapporto; ed il relativo quesito fa riferimento esclusivamente alla oggettiva difficoltà della parte datoriale ad acquisire precisa conoscenza degli elementi di fatto sui quali fondare la propria richiesta.

E pertanto sia il motivo di ricorso che il relativo quesito si appalesano inconferenti rispetto al contenuto della statuizione sul punto della Corte territoriale.

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Il ricorso principale va pertanto rigettato, ed in tale pronuncia rimane assorbito il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla lavoratrice.

Va dichiarato inammissibile il secondo motivo del suddetto ricorso incidentale.

Ed invero la lavoratrice ricorrente, nel rilevare che erroneamente la Corte territoriale aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate non già dalla richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione (contenente una espressa offerta della propria prestazione lavorativa) ma solo dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto riportare nel ricorso il contenuto del motivo di appello concernente la specifica richiesta risarcitoria con decorrenza dal suddetto tentativo di conciliazione, onde consentire a questa Corte di riscontrare l’effettiva sottoposizione della specifica questione, nei termini sopra indicati, a giudice di appello.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al mancato accoglimento di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, proposti avverso l’impugnata sentenza, per compensare tra le parti le spese relative al presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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