Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 23-03-2011, n. 11695

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

morte dell’imputato.
Svolgimento del processo

Chiamato a rispondere del reato continuato ex artt. 337 e 582 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4, R.M. fu, all’esito di giudizio abbreviato, ritenuto responsabile dal Tribunale di Lecce, sez. di Tricase, e condannato, con la diminuente del rito, alla pena di mesi sei di reclusione.

Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 21.01.2009, confermava la pronuncia di primo grado.

Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta, avanzata nei motivi con corredo di ampia documentazione, di effettuare una perizia sullo stato di mente dell’imputato a sensi degli artt. 70 e 220 c.p.p. e per stabilire l’imputabilità del R. all’epoca dei fatti.
Motivi della decisione

L’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per morte dell’imputato, avvenuta in data 13/11/2010 (v. certificato in atti).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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