Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 23-03-2011, n. 11708

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PG Dott. DELEHAYE Enrico per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GUP di Gorizia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di D.C.C. in ordine al reato di resistenza in danno dei carabinieri P. e L. perchè il fatto non sussiste ed in ordine al delitto di lesioni, sempre nei confronti dei medesimi militari, per mancanza di querela una volta esclusa l’aggravante teleologica.

2. Ricorre il procuratore generale distrettuale, denunciando mancanza di motivazione quanto al reato di resistenza in danno del carabiniere L., in relazione alla condotta del dimenarsi del D.C. dopo che il militare era intervenuto in favore del collega P., afferrato per il collo: le lesioni al L. sarebbero state prodotte nell’occasione, da qui anche la procedibilità d’ufficio.

3. Risulta assorbente l’inammissibilità del ricorso per la sua tardivita: l’atto di impugnazione risulta infatti proposto oltre i termini di legge.

L’avviso del deposito della sentenza (deliberata il 19.3 e depositata in cancelleria il 9.6.2010) è stato dato al pubblico ministero il 14 giugno. Il ricorso è stato depositato il 2 9 luglio.

Ma il termine per l’impugnazione della sentenza deliberata ai sensi dell’art. 425 c.p.p., che è sentenza camerale, è quello di quindici giorni stabilito per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) (Sez. 1, sent. 14375 del 12.3-7.4.2008; Sez. 6, ord. 1798 del 28.11.2002 – 16.1.2003; SU sent. 31312 del 26.6-19.9.2002), che decorre, quando la motivazione non sia stata contestuale alla deliberazione e sia stata depositata oltre il trentesimo giorno di cui all’art. 424 c.p.p., comma 4, dall’avviso di deposito (SU citate).

Nel caso di specie il ricorso è stato depositato oltre tale termine.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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