Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 23-03-2011, n. 11694

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Cagliari con sentenza del 13-22.7.2010 ha confermato la condanna inflitta a A.G. dal Tribunale di Oristano il 21.11.2005, per i delitti di resistenza e maltrattamenti ai danni dei congiunti (padre, madre, fratelli), per fatti fino al 3.10.2003. All’imputato era stata riconosciuta l’attenuante del vizio parziale di mente, equivalente alla contestata recidiva, con la continuazione tra i due reati.

2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’ A. dal difensore fiduciario, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al solo delitto di maltrattamenti: secondo il ricorrente, l’argomentazione del perito dott. S., che aveva affermato risultare l’ A. "parzialmente orientato nel tempo per la presenza di una specifica difficoltà nell’ordinamento secondo la sequenza temporale degli avvenimenti" avrebbe dovuto escludere la configurabilità del dolo unitario, pur generico, del delitto di maltrattamenti, per l’incompatibilità tra tale difficoltà ad ordinare gli avvenimenti secondo la sequenza temporale e la coscienza e volontà non già del singolo frammento di condotta quanto dello specifico programma criminoso.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte distrettuale ha espressamente affrontato il punto della decisione riproposto dall’ A. in ricorso, muovendo dall’esatta autonomia delle tematiche della capacità di intendere e di volere al momento dei fatti e della consapevolezza e volontà della condotta, e pervenendo alla conclusione della specifica volontà e consapevolezza dell’imputato in ordine all’instaurazione di un sistema di vita familiare di prevaricazione dei diritti dei congiunti, proprio della volontaria reiterazione delle condotte in loro danno. Si tratta di uno specifico apprezzamento di merito, non incongruo alle conclusioni della perizia psichiatrica allegata dal ricorrente, sicchè in definitiva l’assunto del ricorso – l’incompatibilità tra la patologia riscontrata e il dolo unitario del reato di maltrattamenti – si risolve in affermazione generica, non coerente alle conclusioni peritali e sostanzialmente apodittica: in ogni caso, nella sollecitazione alla rivalutazione del merito probatorio, preclusa in questa sede di legittimità.

Conseguono i provvedimenti sulle spese, di cui al dispositivo, equa la somma in favore della Cassa delle ammende stante il caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *