T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 01-07-2010, n. 2418 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ditta "Industria agricola casearia M. di M. S., F. [amp ] C. s.n.c." (di seguito, per brevità, indicata come "ditta M."), espone di essere da tempo leader nella produzione di burro, nella lavorazione del quale ottiene "latticello".

Proprio per tale produzione (di latticello destinato all’alimentazione del bestiame, cioè) essa ha fruito, sin dal 1992, di aiuti comunitari.

In data 17 novembre 1997, però, il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano, ha redatto un verbale di costatazione per presunta violazione, da parte della ditta M., della legge 23 dicembre 1986, n. 898, conseguente all’avvenuto incasso di contributi anche per la produzione di latticello derivante dalla lavorazione delle creme di siero e non solo della crema di latte, in contrasto, secondo l’Autorità verbalizzante, con quanto previsto dal D.M. 4 agosto 1988, n. 392.

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/81, la ricorrente ha, pertanto, formulato una memoria difensiva indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole – ritenuto unico soggetto competente ad accertare l’eventuale esistenza di un credito per la restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo – evidenziando come il burro potesse essere prodotto tanto dalla trasformazione della crema di affioramento, quanto dalla trasformazione di quella da siero ed il derivato di entrambe le lavorazioni possa essere sempre definito "latticello".

Ciononostante l’AIMA, senza affatto considerare la disponibilità della ricorrente alla costituzione di una garanzia fidejussoria, ha disposto il fermo amministrativo dell’attività della stessa, avverso il quale è stato notificato il ricorso in esame, affidato alle seguenti doglianze:

1. incompetenza relativa, in quanto spetterebbe esclusivamente al Ministero per le politiche agricole di pronunciarsi in merito alla sussistenza dell’infrazione ed, eventualmente, di tutelare il credito vantato;

2. violazione dell’art. 69, u.c. del R.D. 18 novembre 1923, n. 2430, in ragione del quale il fermo dovrebbe ritenersi possibile solo laddove il credito vantato sia stato definitivamente accertato;

3. violazione dei principi di buona amministrazione, legalità ed efficacia, in quanto alla tutela cautelare del fermo sarebbe possibile fare ricorso solo in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili, derivanti dall’effettuazione di pagamenti indebiti e sarebbe finalizzata alla compensazione tra crediti e debiti, mentre nel caso di specie il credito sarebbe stato solo asserito, ma allora inesistente;

4. eccesso di potere sotto i profili di difetto di motivazione e dell’erroneità dei presupposti. Dalla natura cautelare del fermo amministrativo e dall’ampia discrezionalità che connota la sua adozione dovrebbe discendere un obbligo di accurata motivazione in ordine sia all’apparenza del diritto vantato, che al pericolo di sottrazione del credito all’obbligo di pagamento. Nel caso di specie il provvedimento sarebbe privo di motivazione o comunque non adeguatamente motivato, essendosi l’AIMA limitata a richiamare l’esistenza del preteso credito, senza nemmeno indicare i presupposti dello stesso e senza dare conto del pericolo ravvisato pur a fronte della disponibilità manifestata dalla M. s.n.c. a prestare una fideiussione bancaria.

In sede cautelare l’istanza incidentale che corredava il ricorso è stata accolta con ordinanza n. 427/98, cui ha fatto seguito l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 44/98, volta ad acquisire, a cura del Ministero per le politiche agricole, una relazione e la documentazione atte a chiarire i contorni della vicenda.

In vista della pubblica udienza fissata per il 14 gennaio 2010 le parti hanno prodotto memorie e documentazione.

In particolare parte ricorrente, dopo aver precisato di non aver ricevuto comunicazione dell’avvenuta fissazione dell’udienza, ha depositato copia della sentenza del Tribunale di Brescia, con cui è stata rigettata l’opposizione all’ordinanza ingiunzione concernente il pagamento della sanzione amministrativa per le violazioni connesse ai contributi dalla stessa percepiti per la produzione di latticello, nonché dell’atto di citazione in appello, chiedendo il differimento dell’udienza in ragione della fissazione dell’udienza avanti il giudice ordinario, in buona parte pregiudiziale, al 2 ottobre 2013.

Per parte resistente si è costituita in giudizio l’A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che è succeduta alla soppressa A.I.M.A., eccependo, in primo luogo, la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’infondatezza del ricorso. Ciò in ragione della piena competenza dell’AIMA al recupero del credito (competendo al Ministero solo l’irrogazione della sanzione) e dell’erroneo presupposto che il ricorso al fermo amministrativo presupponesse l’esistenza di un credito suscettibile di compensazione: circostanza, questa, che se sussistesse renderebbe di fatto inutile il ricorso al fermo, ben potendo l’Amministrazione soddisfare il proprio credito mediante la compensazione. La misura, inoltre, sarebbe adeguatamente motivata e del tutto proporzionale al credito tutelato.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 la trattazione della causa è stata rinviata al 10 giugno 2010, in considerazione della sollecitazione rivolta al Ministero, da parte dell’Avvocatura dello Stato, per la revoca del provvedimento di fermo amministrativo impugnato.

Successivamente parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, in ragione della nota del 15 aprile 2010, con cui AGEA ha revocato il provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2010 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In ragione di quanto da ultimo rappresentato nella parte narrativa, al Collegio non rimane che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, contestualmente disponendo la compensazione delle spese del giudizio, formalmente accettata dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di Brescia, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe indicato.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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