T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-03-2011, n. 743

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società I.R.D.P. s.r.l. è proprietaria di un’area sita nel Comune di Cabiate, in via San Martino della Battaglia – destinata, in forza del previgente p.r.g., a zona "C4 – aree residenziali di interesse ambientale" – cui il nuovo p.g.t. ha attribuito una destinazione "IA – aree di interesse ecologico – ambientale", da acquisire mediante il meccanismo della compensazione.

La ricorrente impugna le deliberazioni del Consiglio Comunale di adozione e di approvazione del p.g.t., il decreto dell’autorità competente per la v.a.s. dell’1.12.2008 con il quale è stato espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale degli atti del p.g.t. ed il rapporto ambientale della v.a.s., articolando le seguenti doglianze:

I. violazione e falsa applicazione degli artt. 811 e 13 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, violazione del piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Como; violazione delle indicazioni prescrittive contenute nel piano delle regole; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e irrazionalità manifeste; difetto di motivazione;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CEE; violazione della d.g.r. 27.12.2007, n. VIII/6420 e della d.c.r. 13 marzo 2007 n. VII/351; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneo presupposto di fatto.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle censure dedotte.

All’udienza del 27 gennaio 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 811 e 13 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, violazione del piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Como; violazione delle indicazioni prescrittive contenute nel piano delle regole; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e irrazionalità manifeste; difetto di motivazione: la deliberazione consiliare sarebbe illegittima nella parte in cui ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni da lei presentate ed ha ritenuto prevalenti le previsioni del piano dei servizi sul piano delle regole.

La censura è infondata.

La contraddittorietà tra le previsioni relative alla destinazione dell’area in questione contenute nel piano di governo del territorio adottato (il piano delle regole prevedeva un azzonamento "C – verde privato pertinenziale – classe 4.1 bassa densità", con indice fondiario di 0,14 mq/mq, mentre il piano dei servizi attribuiva una destinazione ad "aree di interesse ecologico ambientale, da acquisire mediante il meccanismo di compensazione") non inficia la legittimità delle delibere impugnate.

L’amministrazione, in sede di controdeduzione all’osservazione presentata dalla ricorrente, ha riconosciuto l’esistenza di un errore materiale nel piano delle regole – il quale riportava una campitura non coerente con quella del piano dei servizi – ed ha affermato la prevalenza di quanto statuito dal piano dei servizi (che qualifica l’area IA di interesse ecologico – ambientale da acquisire mediante compensazione) rispetto alla previsione contenuta nel piano delle regole.

A fronte di tale contraddittorietà, l’amministrazione, in sede di approvazione del piano di governo del territorio, ha, dunque, chiarito quale fosse il proprio reale intendimento in ordine alla destinazione dell’area ed ha, conseguentemente, corretto l’errore commesso in sede di adozione del piano.

Il potere così esercitato – mediante il quale l’amministrazione ha affermato la prevalenza di una delle due differenti destinazioni impresse all’area in questione – è indubbiamente discrezionale, al pari di quello con cui vengono effettuate le scelte pianificatorie e non può, quindi, ritenersi vincolato da una prevalenza delle statuizioni contenute nell’uno o nell’altro atto in cui si articola un piano di governo del territorio solo adottato.

Tale potere è, quindi, sottratto al sindacato di legittimità (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2571); né la ricorrente ha evidenziato abnormi illogicità o errori di fatto che possano consentire di sindacare la decisione dell’amministrazione di collocare l’area in questione tra quelle "IA di interesse ecologico – ambientale".

Come si evince dalla documentazione depositata in giudizio anche dalla stessa ricorrente, invero, l’area non è affatto inserita in un ambito completamente edificato ma è, al contrario, posta nelle vicinanze di una vasta area verde.

È, inoltre, la stessa ricorrente ad ammettere che l’area confina con aree CAS (aree sorgenti di biodiversià di secondo livello) ed è posta in prossimità di un area BZS (area tampone di secondo livello): né la circostanza che l’area non sia stata inclusa in una di queste due classificazioni smentisce la sussistenza di un interesse ecologico – ambientale.

Interesse che non è, parimenti, escluso dalla classificazione attribuita all’area dal piano territoriale di coordinamento provinciale, considerando anche che la Provincia ha espresso parere di compatibilità del p.g.t. con il proprio p.t.c.p.

Gli atti impugnati non sono, poi, illegittimi per carenza di motivazione per l’asserita sussistenza di una aspettativa qualificata in capo alla ricorrente: il piano di lottizzazione invocato, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, era, difatti, ormai privo di efficacia (la delibera di approvazione risale, invero, al 6 febbraio 1974).

Né alcun affidamento può ritenersi ingenerato dalla presentazione di una denuncia di inizio attività nel novembre 2008 che non si è perfezionata.

È parimenti infondata la censura con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità del procedimento di approvazione del p.g.t. in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto aprire una nuova fase di pubblicazione degli atti e consentirle di presentare nuove osservazioni.

La modifica apportata in sede di approvazione è, difatti, consistita, come si é rilevato prima, in una mera correzione di un errore materiale contenuto nel piano delle regole; inoltre, l’operato dell’amministrazione non ha in alcun modo leso l’interesse della ricorrente alla partecipazione procedimentale, avendo la stessa presentato un’osservazione in merito alla destinazione "IA di interesse ecologico – ambientale" che era già impressa all’area di sua proprietà da uno degli atti del piano di governo del territorio adottato (doc. n. 5 dell’amministrazione)

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta: violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CEE; violazione della d.g.r. 27.12.2007, n. VIII/6420 e della d.c.r. 13 marzo 2007 n. VII/351; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneo presupposto di fatto.

Le censure – con riferimento alle quali il Collegio dubita altresì della sussistenza di un interesse in capo alla ricorrente, poiché la stessa non ha chiarito se e in quale misura le doglianze relative alla fase di V.A.S. abbiano inciso sul "regime" riservato all’area di sua proprietà – sono, comunque, infondate.

La delibera della Giunta regionale del 27.12.2007, n. VIII/6420 non è applicabile ratione temporis alla presente fattispecie.

Tale delibera precisa, invero, che "i procedimenti di formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento dell’avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4 della l.r. 12/05".

La procedura di valutazione ambientale strategica in questione è stata avviata il 14 gennaio 2008, antecedentemente, dunque, al 24 gennaio 2008, data di pubblicazione sul BURL della delibera n. VIII/6420.

Essa trova la propria regola unicamente nell’art. 4, c. 4 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, che disciplina il periodo transitorio prevedendo che, sino all’approvazione del provvedimento con cui la Giunta regionale detta gli adempimenti di disciplina (avvenuta con d.g.r. 27.12.2007, n. VIII/6420), "l’ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso".

Il Comune di Cabiate ha comunque predisposto il c.d. documento di "scoping" e lo ha trasmesso alle amministrazioni interessate (v. doc. 15 depositato in giudizio dalla difesa dell’amministrazione resistente).

L’amministrazione comunale ha, inoltre, dato adeguata pubblicità all’avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica del piano di governo del territorio (doc. nn. 13 e 14 dell’amministrazione), ha convocato riunioni pubbliche (doc. nn. 1623 dell’amministrazione) ed ha pubblicizzato gli atti del p.g.t e il relativo rapporto ambientale, depositandoli presso gli uffici comunali e pubblicandoli sul sito internet del Comune (doc. n. 20 e 21 dell’amministrazione).

Così operando, l’amministrazione ha sufficientemente informato i soggetti interessati ed ha consentito loro di partecipare al procedimento decisionale.

Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Cabiate, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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