Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-02-2011) 23-03-2011, n. 11707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 22- 10-2010 con la quale, all’esito dell’udienza preliminare, in contrario avviso alla richiesta del locale PM, si era dichiarato n.d.p. nei confronti di G.C. in ordine al reato di calunnia nei confronti di tal U.R. scientemente accusato del reato di falsa testimonianza nell’ambito di un procedimento civile, pur consapevole dell’innocenza dell’accusato, perchè il fatto non costituisce reato, per insussistenza del dolo, ha proposto ricorso per cassazione il predetto U. ex art. 428 c.p.p., comma 2, nella qualità di parte civile costituita, deducendo a mezzo del proprio difensore la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 425 c.p.p. per illegittima valutazione di inidoneità degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio, con relativa richiesta di annullamento con rinvio ex art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d). In particolare il ricorrente, ricostruendo in fatto le fasi della vicenda in relazione ai fatti oggetto della contestata falsa testimonianza cui la denuncia per calunnia aveva fatto riferimento, sottolinea che il GIP doveva almeno adottare provvedimenti di cui agli artt. 421 bis o 422 c.p.p. per poter valutare i dati pro-batori che invece ha apoditticamente ritenuto a favore dell’imputato in termini di asserita incertezza della consapevolezza dell’innocenza dello incolpato, senza contare che così facendo, a svisamento delle sue funzioni tipiche in sede di udienza preliminare (confondendola con il giudizio di merito) elude il doveroso richiamo ai risultati istruttori del giudizio civile nell’ambito del quale il ricorrente fu ritenuto attendibile dallo stesso giudice civile e viceversa inattendibile l’imputato ( provvedimento del 6-03-08 del giudice civile designato all’udienza 8- 02-03 allegato in copia al ricorso).

Il pur apprezzabile sforzo difensivo a supporto del ricorso si risolve, tuttavia, in una sostanziale rivisitazione della vicenda in punto di mero fatto, interdetta, come tale, in questa sede di legittimità.

Ed invero, e dato palesemente cogliere lo "sforzo" difensivo di "collocale in termini di tempo spazio e luogo il gazebo oggetto della controversia civilistica, il che "sposta" in termini di fatto l’assenza stessa della questione di diritto, ossia se il GIP in sede di udienza preliminare può procedere, come nella specie, ad una prioritaria valutazione della sussistenza, dogli elementi costitutivi del reato in esame, a fronte della richiesta del PM, di rinvio a giudizio per il reato contestato al G..

Ciò posto, non par dubbio che il ricorrente ha proposto una lettura in fatto della vicenda a contrasto con la decisione del GIP in sede di udienza preliminare, con una motivazione che, in ogni caso, offre una rappresentazione della chiave di lettura, allo stato degli atti, dell’elemento soggettivo del reato contestato al G..

A questo punto il ricorso in esame "invade" un campo interdetto in sede di legittimità e tanto impone una pronuncia di inammissibilità del gravame con le conseguenze ex art. 616 c.p.p. quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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