T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 754

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, in data 28 agosto 2010, mentre era alla guida di un’autovettura, è stato sottoposto ad un controllo da parte di agenti della Polizia Stradale.

Ad esito di detto controllo è stata contestata al medesimo la violazione dell’art. 186 del d.lgs. n. 285/92 (codice della strada) che vieta la giuda sotto l’influenza dell’alcool. Gli agenti provvedevano quindi al ritiro della patente di guida.

Successivamente, il Prefetto della Provincia di Milano, con provvedimento del 15 settembre 2010, in ragione delle suindicate circostanze, decretava la sospensione della patente di guida del ricorrente per un periodo di sei mesi, decorrenti dal giorno del ritiro.

Avverso tali provvedimenti è diretto il ricorso in esame.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per opporsi all’accoglimento del gravame.

Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Prima di passare all’esame delle doglianze di merito sollevate dal ricorrente, occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.

In proposito va osservato che, con il ricorso in esame vengono impugnati i provvedimenti con i quali l’Autorità amministrativa ha disposto il ritiro e la sospensione della patente di giuda del ricorrente, in seguito alla violazione da parte di quest’ultimo dell’art. 186 del codice della strada.

Le misure disposte sono quindi sanzioni amministrative accessorie alla sanzione amministrativa pecuniaria principale ovvero alle sanzioni penali previste dal citato art. 186, comma 2, cds.

Ciò premesso va ancora osservato che per costante giurisprudenza, dalla quale questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi, le controversie afferenti alle sanzioni amministrative accessorie, comminate dalle competenti autorità per la violazione delle norme contenute nel codice della strada, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; mentre restano devolute al giudice amministrativo le controversie che riguardano la revoca o la sospensione della patente solo quando queste misure siano conseguenti all’accertamento del mancato possesso dei requisiti tecnici necessari per continuare ad essere titolari dell’autorizzazione alla guida di autoveicoli. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 29 luglio 2008, n. 20544; Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7932; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 25 giugno 2010, n. 6010; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 04 novembre 2009, n. 3116).

In tale quadro deve pertanto ritenersi che la giurisdizione sulla controversia in esame appartenga al giudice ordinario.

Per queste ragioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, salvo quanto stabilito dall’art. 11, comma secondo, c.p.a. con riferimento alla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese di giudizio che vengono quantificate in Euro 800 oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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