Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 23-03-2011, n. 11678 sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Genova, con ordinanza del 2/5/2010, convalidava il provvedimento del Questore di Genova, del 22/4/2010, notificato a F.G. il 29/4/2010, con cui si obbligava il predetto F. a presentarsi presso il Commissariato San Fruttuoso alla metà del primo tempo e a metà del secondo tempo di ogni incontro disputato dalla squadra di calcio della Sampdoria, per la durata di anni 5.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto con i seguenti motivi:

– eccessiva compressione dei termini a difesa e conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c);

– difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali l’interessato debba presentarsi in questura due volte in occasione delle partite della Sampdoria;

– difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali l’interessato debba presentarsi presso la P.G. in occasione delle partite amichevoli della Sampdoria;

– difetto di motivazione in ordine alla durata del provvedimento.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.

Invero il decreto del Questore è stato notificato all’interessato alle ore 15,30 del 29/4/2010; il p.m. ha inoltrato la richiesta di convalida al Gip l’1/5/2010 (sabato festivo); il Gip ha convalidato il 2/5/2010, alle ore 11,30 (domenica).

Conseguentemente deve essere annullata, in quanto affetta da nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c, per violazione del diritto all’intervento e alla assistenza difensiva, la ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositiva dell’obbligo di presentazione alla autorità di P.S., che non abbia osservato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica all’interessato del provvedimento stesso e quello di 24 ore dal deposito in Cancelleria della richiesta di convalida e della annessa documentazione amministrativa (Cass. 6/11/08, n. 6224).

Di poi, come esattamente osservato dal P.G. in requisitoria, con richiamo ai principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, i diritti devono avere una tutela reale ed effettiva, non ipotetica e virtuale.

Nel caso in esame questa tutela non è ravvisabile, in quanto per le festività occorse (sabato 1 maggio e domenica 2 maggio) durante il termine a difesa, le cancellerie erano verosimilmente chiuse.

Il vizio rilevato impone l’annullamento della ordinanza impugnata e, essendosi risolto in una lesione del diritto della difesa, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio.

Alla presente decisione segue la perdita di efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata, senza rinvio e dichiara cessata la efficacia del provvedimento del Questore di Genova, limitatamente all’ordine di presentazione alla p.g.;

dispone la trasmissione di copia del dispositivo del presente provvedimento al Questore di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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