Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 23-03-2011, n. 11676 sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M.A. proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, in data 13 aprile 2010, il G.I.P. del Tribunale di Catania convalidava il provvedimento questorile, notificatogli il 12 aprile 2010 e con il quale gli venivano applicate le prescrizioni di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2.

Con il primo motivo di ricorso deduceva la violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6 in quanto non sarebbe stato osservato il termine di 48 ore per la presentazione di memorie difensive.

Rilevava, a tale proposito, di aver ricevuto la notifica del decreto emesso dal Questore di Catania il 12 aprile 2010 alle ore 10,40 e che tale decreto riceveva la convalida del G.I.P. il giorno 13 aprile 2010, come da richiesta del Pubblico Ministero in pari data, privandolo, conseguentemente, della possibilità di esercitare il diritto di difesa.

Con il secondo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione del provvedimento non avendo il giudice indicato in alcun modo le ragioni che lo avevano indotto alla convalida.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Le censure mosse con il primo motivo di ricorso appaiono del tutto condivisibili e risultano assorbenti rispetto all’ulteriore motivo che, pertanto, questo Collegio è esonerato dall’esaminare.

Occorre ricordare, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune oscillazioni iniziali, è ormai pacificamente orientata nel ritenere che il termine entro il quale l’interessato può depositare memorie difensive e formulare deduzioni al G.I.P. competente per la convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989 non può essere inferiore a quello, di 48 ore, entro il quale il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida (Sez. 3, n. 20766, 3 giugno 2010; n. 86, 7 gennaio 2010; n. 2471, 17 gennaio 2008).

Tale giurisprudenza si fonda su una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2bis, il quale dispone che la notifica del provvedimento del questore deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

Infatti, con la sentenza n. 144 del 23 maggio 1997, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

Il comma 1bis veniva pertanto successivamente introdotto dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377.

Si è così stabilito che, nella fase di convalida del provvedimento questorile, debba instaurarsi un contraddittorio, seppure meramente cartolare, che consenta all’interessato di esaminare la documentazione trasmessa al G.I.P. per la convalida ed interloquire mediante memorie e deduzioni.

La mancanza di un termine per l’esercizio del diritto di difesa che la legge non indica, pur prevedendo una precisa scansione temporale del procedimento di convalida, ha indotto la giurisprudenza di questa Corte a ritenere, anche alla luce del principio di parità delle parti fissato dall’art. 111 Cost., che esso debba essere comunque uguale a quello concesso al Pubblico Ministero per formulare le sue determinazioni e, pertanto, quantificato in 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore (Sez. 3, n. 21344, 4 giugno 2010. V. SS.UU. n. 44273, 12 novembre 2004) Ciò premesso, si osserva che, nella fattispecie, come ricordato in ricorso, la notifica del provvedimento del questore è avvenuta il 12 aprile 2010 alle ore 10,40, mentre la convalida del G.I.P. reca la data del 13 aprile 2010, cosicchè il termine concesso è inferiore a quello di 48 ore con lesione dei diritti della difesa e conseguente nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c).

Tale lesione dei diritti della difesa comporta, anche alla luce di quanto evidenziato dalle Sezioni Unite (SS.UU. n. 4443, 3 febbraio 2006) e contrariamente a quanto richiesto dal Procuratore Generale, l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento con conseguente perdita di efficacia del provvedimento del questore, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnato provvedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *