Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-03-2011, n. 11593

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 12.11.2009, con cui il Tribunale di Savona assolveva C. V., "perchè il fatto non sussiste", dal delitto di cui all’art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11 (perchè, quale dipendente della ditta Coniglio Giuseppe Trasporti, con mansioni di incaricato delle consegne, si appropriava di n. 14 colli di merce di cui aveva il possesso in quanto affidatagli per le consegne ai destinatari, colli che abbandonava in luogo adiacente ai cassonetti della spazzatura). Trattasi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 129 c.p.p., a seguito di patteggiamento.

Il P.M. ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

inosservanza della legge penale e contraddittorietà della motivazione, laddove il giudicante aveva escluso la finalità di profitto dell’appropriazione della merce in quanto "depositata…dall’imputato, che ne doveva curare la consegna, presso una discarica", non considerando che il concetto di profitto ricomprende non solo vantaggi di natura economica, ma anche qualsiasi soddisfazione materiale o morale, ravvisabile, nella specie, nell’essersi il C. "liberato" dall’onere lavorativo di effettuare ben 14 consegne.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha assolto C.V. dal reato di appropriazione indebita, escludendo apoditticamente che lo stesso avesse avuto una finalità di profitto,pur affermando che la merce, di cui doveva curare la consegna ai destinatari, era stata depositata presso una discarica.

Va ribadito al riguardo, in conformità alla costante giurisprudenza della S.C., che, in tema di appropriazione indebita, l’ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non necessariamente deve connotarsi in senso patrimoniale, ben potendo corrispondere ad una qualsiasi soddisfazione o utilità materiale o morale che l’agente di riprometta di conseguire (Cass. n. 40119/2010; n. 4996/74).

La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Savona che, alla luce di detto principio consolidato della S.C., dovrà accertare la configurabilità dell’ingiusto profitto in relazione alla condotta sopra descritta posta in essere dell’imputato e, conseguentemente, rivalutare i presupposti per la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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