T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 748 patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revisione della patente di giuda del ricorrente, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada.

La misura è stata disposta in quanto l’interessato, violando le norme del codice della strada, ha provocato un grave incidente stradale; inducendo in tal modo l’Amministrazione a dubitare circa la persistete presenza in suo capo dei requisiti tecnici prescritti per il possesso del titolo di abilitazione alla guida.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 1437 del 18 dicembre 2009, ha accolto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, la difesa erariale ha depistato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 16 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo viene censurata la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 in quanto, a dire del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe omesso di inviargli l’avviso di avvio del procedimento.

In sede cautelare tale doglianza è stata ritenuta decisiva poiché in effetti l’Autorità amministrativa, anche a seguito di sollecito istruttorio, non aveva dimostrato di aver inviato al destinatario del provvedimento l’avviso di avvio del procedimento.

Sennonché, in prossimità dell’udienza di discussione del merito, la stessa Amministrazione ha depositato in giudizio le ricevute del servizio postale che costituiscono prova dell’avvenuta comunicazione del predetto avviso. (cfr. doc. 2 di parte resistente).

Ne consegue che il motivo in esame è infondato in punto di fatto.

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, secondo il ricorrente, l’Autorità non avrebbe chiarito le ragioni per le quali la violazione da egli commessa abbia ingenerato il dubbio circa la persistente presenza dei requisiti tecnici per il possesso della patente di guida.

In proposito si osserva che in base all’art. 128, comma primo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, i titolari di patente di guida possono essere obbligati a sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica "….qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi (…) dell’idoneità tecnica".

La Sezione ha già avuto modo di chiarire che in materia l’Amministrazione gode di un ampio postere discrezionale che deve essere però giustificato da adeguata motivazione. In particolare si è affermato che la violazione delle norme contenute nel codice della strada non costituisce di per sé elemento sufficiente affinché possa essere legittimamente disposta la misura di cui si tratta: l’amministrazione deve dunque spiegare le ragioni per le quali tale violazione (che da sola giustifica unicamente la comminazione delle misure sanzionatorie) sia ritenuta tale da ingenerare dubbi circa il persistente possesso dei requisiti tecnici che debbono far capo al titolare di patente di giuda (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 09 aprile 2009, n. 2189; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 06 novembre 2009, n. 4981).

Ritiene tuttavia il Collegio che tale esplicita motivazione non sia necessaria allorquando il provvedimento non si fonda solo sulla violazione delle norme del codice della strada, ma anche sul fatto che tale violazione sia stata causa di un incidente stradale particolarmente grave, la cui dinamica oggettiva riveli di per sé la sussistenza di un comportamento del conducente che denota scarsa conoscenza delle regole che disciplinano la circolazione stradale, scarsa attenzione e scarsa prudenza nella guida.

Nel caso concreto risulta dagli atti depositati in giudizio che il ricorrente, il giorno 3 agosto 2008, in località Milano, violando l’art. 40 del codice della strada (non osservava la segnaletica stradale orizzontale che lo obbligava a svoltare a sinistra), non si è avveduto del sopraggiungere di un motociclo il quale veniva in tal modo urtato dal suo mezzo. L’incidente occorso provocava gravi lesioni alla conducente del motociclo, che veniva per tale ragione ricoverata d’urgenza presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

Ritiene il Collegio che la particolari modalità di realizzazione del sinistro occorso e, soprattutto, la gravità delle conseguenze che ne sono derivate, denotano la sussistenza di un comportamento superficiale del ricorrente, non improntato ai parametri di diligenza e attenzione cui dovrebbero attenersi in generale tutti conducenti di autoveicoli, ed in particolar modo i conducenti di mezzi di grosse dimensioni (il ricorrente era infatti alla guida di un autocarro).

L’oggettiva dinamica del sinistro è dunque elemento di per sé sufficiente a far dubitare la persistente presenza in capo all’interessato dei requisiti di idoneità tecnica per il possesso della patente di giuda; e giustifica quindi l’adozione del provvedimento impugnato.

Per questi motivi il ricorso va respinto.

Il comportamento processuale tenuto dall’Amministrazione, che ha depositato la prova dell’avvenuta comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento solo a ridosso dell’udienza di merito, induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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