Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-03-2011, n. 11592

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 9.3.2010 la Corte d’Appello di Reggio Calabria – sezione Misure di Prevenzione rigettava l’appello proposto da D. G. e R.F. nei confronti del decreto del 10.10.2008 del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione che aveva disposto la confisca dell’immobile situato in Palmi – Contrada Pietrenere, intestato a R.F., bene già sequestrato con provvedimento n. 27/08 RGMP del 15.2.2008.

Il D., quale terzo interessato, aveva proposto appello contestando la mancata restituzione del bene a lui ceduto da R. F. con regolare scrittura privata datata 1010.1991.

La Corte d’Appello, premesso che, come sostenuto dall’appellante, l’effetto traslativo della proprietà si produce per effetto del consenso validamente manifestato dai contraenti, consacrato in atto scritto, affermava però che la circostanza che il contratto concluso fra il R. e il D. fosse privo di data certa, impediva di ritenere che lo stesso fosse stato stipulato in data antecedente al sequestro, disposto L. n. 575 del 1965, ex art..

Aggiungeva che in assenza di registrazione o trascrizione del contratto la pretesa formulata dal D. non poteva trovare accoglimento poichè la documentazione offerta a sostegno della propria pretesa, essendo priva di data certa,non era opponibile alla procedura. Sottolineava inoltre che dagli atti emergeva che il bene era sempre stato ed era ancora nella disponibilità del R..

Ricorre per Cassazione il difensore di D.G. deducendo inosservanza di legge ed erronea valutazione delle risultanze processuali.

Sostiene che i giudici del merito non hanno tenuto in considerazione le due dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rilasciate in data 11 e 17 gennaio 2002 e quindi anteriori al sequestro che dimostrano la veridicità e l’autenticità della scrittura.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’art. 2704 c.c., prescrive che la data della scrittura è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità della formazione del documento. La giurisprudenza civile di questa Corte ha più volte affermato che l’art. 2704 c.c., non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi; ma lascia al Giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la certezza della data (Cass., sez. 1A, 28 giugno 1963, n. 1760, m. 262702; Cass. N. 13813 del 2001 Rv. 550082, N. 19136 del 2006 Rv. 591596, N. 23793 del 2006 Rv. 594602, N. 24320 del 2007 Rv. 601179 N. 22430/09 Rv 610687).

E’ perciò compito del giudice di merito valutare, caso per caso, la sussistenza ed idoneità del fatto equipollente a stabilire la certezza dalla data del documento: con il limite però del carattere obiettivo del fatto stesso, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità (Cass., sez. 1A, 1 aprile 2009, n. 7964).

Nella specie, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha ritenuto correttamente non idonee le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e la data apposta con un timbro in quanto trattasi elementi riconducibili agli stessi interessati e non sottratti alla loro disponibilità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *