Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-03-2011, n. 11573 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.M., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 6.7.2010, con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta in parziale riforma della sentenza 23.9.2008 del Tribunale di Enna, assolveva S.F. dal reato di ricettazione di una scheda logica relativa ad un cellulare provento di furto in danno di P.G., riqualificato il reato ex art. 648 cpv. c.p. e confermava la condannava inflitta, per lo stesso reato, a G.M., nei cui confronti dichiarava interamente condonata la pena inflitta in primo grado, pari a giorni 20 di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) violazione dell’art. 192 c.p.p.; in palese contraddizione con le risultanze emerse nel giudizio di primo grado, la Corte territoriale aveva fondato il giudizio di responsabilità di G.M. sul silenzio che lo stesso avrebbe serbato sulla ricezione di detta scheda, non tenendo conto che l’imputato aveva ammesso di aver venduto un telefono cellulare al coimputato S. e di "avere preso solo in visione il telefono di cui al capo di imputazione";

2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di ricettazione, non desumibile automaticamente dal possesso di un bene di provenienza furtiva;

3) intervenuta prescrizione del reato per decorso del termine massimo di cui all’art. 157 c.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze proposte, oltre ad essere prive del requisito di specificità richiesto dall’art. 581 c.p.p. e art. 591 c.p.p., lett. c), prospettano, sotto il profilo del vizio di motivazione, una valutazione alternativa dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza esente da vizi di manifesta illogicità.

La Corte territoriale ha dato conto, che il G., contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, gestiva un’attività nel capo della telefonia, consistente anche nella riparazione dei telefoni cellulari; che il S. aveva consegnato per la riparazione allo stesso G. il suo apparecchio telefonico guasto, cui, nel corso della riparazione, era stata sostituita la vecchia memoria non funzionante con la nuova che risultava sottratta dall’apparecchio rubato al P..

Sulla base dell’accertamento di tali fatti e tenuto conto che il G. non aveva fornito alcuna giustificazione sul possesso del pezzo di provenienza furtiva utilizzato, i giudici di appello, hanno, quindi, correttamente ritenuto sussistente il reato di ricettazione contestato.

La inammissibilità dei motivi di ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, di conseguenza, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente (nell’aprile 2011) alla sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 32/2000).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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