Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-06-2011, n. 12464 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21.12.2006/10.1.2007 la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di prime cure, impugnata da L. P., dichiarava sussistere fra la stessa e l’Azienda Unità Sanitaria Locale LE/(OMISSIS) di Maglie (di seguito l’Azienda) un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 1.7.1998/31.1.2001 e condannava l’Azienda al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti dell’istruttoria confermavano l’esistenza di un rapporto di lavoro del tutto analogo, nei contenuti, a quello instauratosi dopo la previsione in pianta organica del posto di assistente sociale e l’espletamento della relativa procedura concorsuale, essendo stata la L. inserita da subito nell’organizzazione aziendale e sottoposta al potere direttivo e gerarchico del responsabile del servizio, con l’osservanza di un preciso orario di lavoro, l’obbligo di giustificare le assenze e la determinazione del compenso sulla base dell’orario predeterminato dall’Azienda.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’ASL Le/(OMISSIS) di Maglie con due motivi.

Resiste con controricorso L.P..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che la corte territoriale era pervenuta all’accoglimento della domanda in violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, atteso che la L. aveva chiesto accertarsi l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, laddove la corte aveva introdotto un’azione diretta a verificare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sebbene le parti avessero stipulato un contratto di lavoro autonomo, del tutto legittimo e conforme alla volontà negoziale espressa.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente prospetta, altresì, che a tale esito la corte territoriale era pervenuta senza che , peraltro, emergessero univoche risultanze istruttorie in tal senso e senza nemmeno chiarire le ragioni che erano alla base dei criteri di determinazione delle differenze retributive riconosciute, eccedenti, in ogni caso, il criterio della sufficienza ex art. 36 Cost..

2. Il primo motivo (seppur ammissibile ex art. 366 bis c.p.c., per consentire lo stesso l’individuazione dell’errore ascritto alla decisione censurata) è infondato. Giova, al riguardo, premettere e ribadire, in via generale, che la corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum, che va determinato con riferimento a ciò che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, e determina il divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa, perchè fondata su una diversa causa petendi o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti e sulla quale, pertanto, non si è formato il contraddittorio.

Ne discende, fra l’altro, che tale principio non riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia, quale causa petendi dell’esperita azione, una qualificazione diversa da quella prospettata dalle parti, avendo egli il potere ed il dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione, sempre che gli stessi lascino inalterata l’azione, nei suoi elementi identificativi, e non introducano nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

Nel caso in esame, la corte territoriale ha operato entro tali confini ed il giudizio si è svolto juxta petita.

Basti, al riguardo, osservare che, per come emerge dagli stessi stralci del ricorso introduttivo del processo riportati nel presente atto di impugnazione, la dipendente aveva prospettato che si era instaurato fra le parti un rapporto che presentava "i medesimi contenuti e modalità di un rapporto di pubblico impiego, fittiziamente qualificato come rapporto di lavoro autonomo – libero professionale", o ancora "un rapporto di pubblico impiego (di fatto)", e aveva richiesto "che, ai sensi dell’art. 2126 c.c., le fosse riconosciuto il trattamento economico e previdenziale spettante ad un assistente sociale secondo il ccnl del settore sanità pubblica…". In piena aderenza col tema giuridico e fattuale prospettato, la corte territoriale ha, quindi, considerato che gli esiti dell’istruttoria confermavano l’esistenza di un rapporto di lavoro del tutto analogo, nei contenuti, a quello instauratosi dopo la previsione in pianta organica del posto di assistente sociale e l’espletamento della relativa procedura concorsuale, essendo stata la L. inserita da subito nell’organizzazione aziendale e sottoposta al potere direttivo e gerarchico del responsabile del servizio, con l’osservanza di un preciso orario di lavoro, l’obbligo di giustificare le assenze e la determinazione del compenso sulla base dell’orario predeterminato dall’Azienda.

Ha, pertanto, ritenuto che la nullità di diritto del rapporto di pubblico impiego per l’assenza di un atto formale di nomina, per la mancata attivazione della procedura concorsuale e per l’inesistenza del posto nella pianta organica dell’ente non escludessero la natura subordinata del rapporto medesimo, con il diritto del dipendente , ai sensi dell’art. 2126 c.c., al corrispondente trattamento economico.

Ne risulta de plano che la domanda, così come interpretata dai giudici di merito, non può considerarsi diversa da quella in concreto proposta e posta a base della decisione impugnata, non avendo i ricorrenti richiesto la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, quanto l’accertamento di una situazione di sostanziale subordinazione idonea a far conseguire solo il corrispondente trattamento economico, facendo valere "un diritto a pretese economiche sulla base di un rapporto di fatto" (così nella sentenza impugnata).

Sicchè, in definitiva, deve ritenersi che la corte di appello, lungi dal disattendere le richieste dell’appellante, ha pronunciato in conformità alle stesse, senza esorbitare dalle questioni giuridiche e fattuali prospettate e, comunque,nell’ambito del potere interpretativo ad essa assegnato dalla legge.

3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., ultima parte.

Con tale motivo, infatti, la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, senza che, tuttavia, risulti, per come richiesto dalla norma indicata, un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi, e cioè una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.

Deve, infatti, confermarsi, in aderenza all’insegnamento di questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e , comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008;

Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore, che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 28,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’Avv. BALDASSARRE Francesco.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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