Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-03-2011, n. 11570 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29.5.2008 la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Chiavari che in data 7.5.2007 aveva condannato S.G. alla pena ritenuta di giustizia per violazione dell’art. 633 c.p. aggravata dal numero delle persone per avere invaso l’ex locale mattatoio comunale al fine di occuparlo o di trarne profitto.

Ricorre per Cassazione personalmente l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa:

1. in erronea applicazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 49 c.p., comma 2.

Sostiene il ricorrente che la circostanza che era stato invaso un edificio da lungo tempo inutilizzato, fatiscente ed in stato di totale abbandono non determinava alcuna lesione o messa in pericolo del bene tutelato dall’art. 633 c.p..

2. in erronea applicazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 50 c.p., considerato che il comportamento tenuto era stato autorizzato dal sindaco di Sestri Levante C. M. che aveva consentito l’occupazione per alcuni giorni.

Contesta il ricorrente la motivazione della Corte che ha affermato che non può ritenersi sussistente la scriminante del consenso dell’avente diritto di cui all’art. 50 c.p. atteso che il sindaco di Sestri Levante mai ebbe a prestare il proprio consenso all’occupazione dei locali e la riferita proroga di due giorni era solo il tempo concesso per riflettere prima di dare esecuzione alla ordinanza di sgombero, emessa due giorni dopo e vi conseguì l’abbandono spontaneo dei locali occupati senza l’intervento della Forza Pubblica.

Con il primo motivo viene reiterata una doglianze già esposta con i motivi d’appello e debitamente disattesa dalla Corte di merito che ha precisato che i locali erano chiusi con dei lucchetti e che per questo, come indicato dal Sindaco C.M., alcune porte furono forzate e che comunque il reato in argomento non richiede necessariamente l’aspetto violento della condotta, quanto l’arbitrarietà della condotta.

Come più volte affermato da questa Corte "nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. la nozione di "invasione" non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contro ius in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione".

Il motivo è pertanto inammissibile.

Anche con il secondo motivo il ricorrente reitera una doglianze già esposta con i motivi d’appello e debitamente disattesa dalla Corte di merito e dal giudice di primo grado.

Entrambi i giudici del merito con motivazione corretta e scevra da vizi logici hanno sottolineato come non possa ravvisarsi nella fattispecie l’invocata scriminante dell’art. 50 c.p., incompatibile con quanto dichiarato dal Sindaco e con la circostanza che fu emessa ordinanza di sgombero che attesta la contrarietà degli organi titolari del diritto di esclusione all’occupazione in argomento.

Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, come nel caso in esame, il 30.9.2009 e quindi dopo la sentenza impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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