Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-06-2011, n. 12460 Contratti collettivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 9 giugno 1999, accoglieva la domanda proposta da A.M. nei confronti di Poste Italiane spa, volta all’accertamento del proprio diritto all’inquadramento superiore nella categoria quadri, secondo livello, come risultante dal CCNL di settore vigente, con effetto dal giorno 22 giugno 1996, condannando la suddetta società al pagamento delle differenze retributive.

2. Avverso la suddette pronuncia proponeva impugnazione Poste Italiane spa.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1879/06 del 29 maggio 2006 rigettava l’appello.

3. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre Poste Italiane spa, prospettando tre motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso A.M..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del vigente CCNL, stipulato in data 26 novembre 1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’interpretazione del suddetto art. 38.

Espone Poste Italiane che la Corte d’Appello, ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori, ha dato rilievo a tutte le giornate di svolgimento delle stesse anche se non continuative. Ciò contrasterebbe con quanto stabilito dall’art. 38 del CCNL secondo il quale, in ragione della giurisprudenza di legittimità formatasi su analoghi temi, l’assegnazione diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.

In ordine al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto:

se l’art. 38, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti postali stipulato in data 26 novembre 1994, debba interpretarsi nel senso che il periodo di sei mesi, protratto il quale l’assegnazione a mansioni superiori dell’area quadri diviene definitiva, vada computato sulla base di un periodo continuativo e unitario, fatta salva la prova dell’intento fraudolento del datore di lavoro ovvero della prevedibilità del carattere ricorrente delle esigenze produttive ed organizzative, ovvero ammettendo la sommatoria di distinti e frazionati periodi di adibizione a mansioni superiori;

se la sentenza impugnata, che ha affermato il diritto alla promozione automatica del lavoratore sulla base della mera sommatoria dei distinti periodi di adibizione a mansioni superiori, viola e compie falsa applicazione dell’art. 38 del suddetto CCNL, che, nel fissare un termine superare a quello previsto dall’art. 2103 c.c., è a ciò abilitato dal rinvio alla contrattazione collettiva di cui alla L. n. 190 del 1985, art. 6. 2. Il secondo motivo di impugnazione attiene all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso del giudizio.

La Corte d’Appello, omettendo ogni motivazione, ha collegato alla sommatoria di distinti periodi di adibizione a mansioni superiori l’effetto della promozione automatica, mentre avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza o meno dell’intento fraudolento, ovvero circa la prevedibilità delle esigenze produttive ed organizzative che hanno indotto la società Poste a conferire al resistente distinti incarichi, senza attribuire rilievo al mero dato temporale.

3. I suddetti motivi, in ragione della loro intrinseca connessione devono essere trattai congiuntamente. Gli stessi non sono fondati.

3.1 .Con essi la ricorrente denuncia, in sostanza, una inesatta applicazione dell’art. 2103 c.c., e delle norme contrattuali che ad esso fanno riferimento, per non essersi tenuto conto di quell’orientamento giurisprudenziale per il quale non è sufficiente che la sommatoria dei periodi di adibizione alle mansioni superiori superi i sei mesi ai fini del conferimento definitivo delle stesse.

3.2. Sul punto è opportuno richiamare l’orientamento della Corte, espresso, fra le tante, dalla sentenza n. 735 del 4 febbraio 1985:

"Il diritto del lavoratore all’attribuzione della qualifica superiore, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. (nel testo fissato dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13), quando sia stato assegnato alle corrispondenti mansioni per il periodo di tre mesi (o per quello inferiore fissato dai contratti collettivi), deve essere riconosciuto anche nel caso di una pluralità di assegnazioni di durata inferiore, e per effetto di cumulo dei rispettivi periodi, qualora le stesse, alla stregua del numero e dell’intervallo di tempo fra l’uno e l’altra, presentino connotati di frequenza e sistematicità, sì da implicare per il datore di lavoro l’obiettivo vantaggio della copertura per un trimestre di un posto di qualifica superiore mediante il dipendente di rango inferiore. Nella ricorrenza di tali circostanze, il suddetto diritto non richiede l’ulteriore riscontro di un intento fraudolento del datore di lavoro, rivolto ad impedire la promozione del dipendente, e, pertanto, non resta escluso dal fatto che si tratti di ente pubblico economico tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante concorso".

Detto orientamento è stato poi confermato da diverse pronunce (ex multis, Cass., sentenza n. 6018 del 2004).

Si è quindi affermato che il principio, oggi consolidato, della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U., sentenza n. 1023 del 1995, e, più recentemente, Cass. n. 3766 del 2003, Cass. n. 3828 del 2003) è che la reiterata assegnazione a mansioni superiori per periodi non superiori, singolarmente considerati, al termine previsto dall’art. 2103 c.c., ma superiori per cumulo di più di esse, può rilevare l’intento solo e meramente elusivo del datore di lavoro della disposizione finalizzata alla c.d. promozione automatica, quando non sussista contemporaneamente la prova, a suo carico, di aver fatto ricorso a tali modalità nella gestione delle assegnazioni provvisorie per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente per il tramite di procedura concorsuale o selettiva, e per il periodo necessario alla definizione di essa. Tale principio, ha il pregio di coniugare la nota ratio della disposizione codicistica del rispetto della legittima aspettativa del lavoratore assegnato a mansioni superiori, e quindi di evitare l’abusivo sfruttamento della professionalità acquisita dal lavoratore, con quella dell’altrettanto legittima aspettativa dell’avente diritto al posto vacante al termine della procedura. In tal senso, la norma così interpretata, in quanto priva di ogni discrezione il datore di lavoro, assume la valenza di massima tutela dei diritti dei dipendenti alla progressione di carriera secondo i termini voluti e stabiliti in sede di contrattazione collettiva (Cass., sentenza n. 12534 del 2004).

Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che relativamente alla promozione automatica alla categoria superiore, occorre ricordare che i periodi di lavoro svolti nelle mansioni superiori, non possono essere considerati utili ai fini dell’acquisizione del diritto alla promozione automatica ex art. 2103 c.c., in relazione all’art. 38 del CCNL di settore, in quanto a tale proposito non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni nelle mansioni superiori, ma è necessario – se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro – una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento (v. fra le altre, Cass., sentenza n. 11997 del 2009).

3.3. In ragione di tale orientamento, cui il Collegio ritiene di dare continuità, i primi due motivi non sono fondati.

Ed infatti la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente il requisito temporale, sia pure nella sommatoria di più periodi, quale frequenza e sistematicità dell’abidizione alle mansioni superiori su un posto vacante, di tale che, nella specie, sommando le frazioni temporali in parola e tenuto conto della costante attribuzione dei compiti superiori nel corso degli anni, emergeva la maturazione semestrale al 22 giugno 1996.

La Corte d’Appello, quindi ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi non limitandosi ad una mera presa d’atto del decorso del periodo richiesto, ma dando rilievo, con motivazione congrua – dopo aver affermato che le ragioni addotte a sostegno della domanda dall’Albano trovavano adeguato riscontro nell’istruttoria testimoniale espletata in primo grado, che trova altresì riscontro nella precisa attestazione , ritualmente e debitamente prodotta dal medesimo ricorrente – al dato, posto in luce dalla giurisprudenza di legittimità, della frequenza e sistematicità dell’adibizione alle mansioni superiori per periodi di tempo frazionati.

4. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c..

Espone Poste Italiane che la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile la produzione documentale in grado di appello, indicata da essa ricorrente nel ricorso introduttivo dell’impugnazione, che non riguardava fatti nuovi, così violando l’art. 437 c.p.c..

In particolare tale documentazione afferiva alle risultanze d’ufficio da cui si evinceva che il resistente svolgeva 95 giorni di sostituzione su posto vacante e 170 giorni su posto occupato.

In merito al suddetto motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto:

se l’art. 437 c.p.c. vada interpretato nel senso di escludere la produzione di nuovi documenti in grado di appello anche qualora tale nuova documentazione sia necessaria e indispensabile ai fini della decisione e non contenga fatti nuovi, limitandosi integrare la prova dei fatti tempestivamente dedotti dalle parti nei loro atti introduttivi. Dica pertanto la Corte se nella fattispecie la sentenza impugnata, avendo escluso l’ammissibilità di produzione documentale nuova senza lacuna motivazione e senza valutare la sua indispensabilità ai fini della decisione, incorra o meno della violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c..

5. Il motivo non è fondato.

La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto irrituale, in quanto avvenuta solo in grado di appello, la produzione dei documenti da parte di Poste Italiane, con la conseguente imitilizzabilità degli stessi.

5.1. Sul tema delle nuove prove in appello è intervenuta di recente Cass., sentenza n. 6498 del 2011 che ha operato una ricognizione del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto.

5.2.In materia di prove l’art. 437 c.p.c., comma 2, prevede: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. E’ salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa". 5.3. L’interpretazione delle disposizioni del codice di rito sull’ammissione di nuove prove in appello, come è noto, ha formato oggetto di un esame approfondito da parte delle coeve sentenze delle Sezioni Unite, la n. 8202 del 2005 (facente riferimento al processo del lavoro) e la n. 8203 del 2005 (facente specifico riferimento al rito civile ordinario). L’occasione di tale intervento è stata l’esigenza di comporre il contrasto di giurisprudenza sulla applicabilità anche alle prove c.d. precostituite, e specificamente alle produzioni documentali, dei limiti posti, mediante lo strumento delle preclusioni e delle decadenze, all’ammissione in appello di prove per cui non sia stata effettuata tempestiva richiesta in primo grado. Alla risposta in senso positivo a tale quesito si è accompagnata una ricognizione della portata della disciplina applicabile in genere in appello alle (nuove) deduzioni probatorie.

5.4. La sentenza n. 8202 cit. relativa al rito del lavoro prende in particolare considerazione gli aspetti specifici del rito del lavoro, sia nel motivare la non giustificabilità di una sottrazione dei documenti al campo di applicazione della regola generale sull’ammissione di nuove prove in appello, sia nell’esaminare i presupposti del superamento in appello delle decadenze in materia probatoria verificatesi in primo grado. Sotto quest’ultimo profilo ha focalizzato l’attenzione sull’esercizio dei poteri di ammissione di ufficio, che hanno particolare ragione di essere esercitati nel momento in cui il giudice, in sede decisoria o comunque nella prospettiva della decisione da assumere, ritenendo le prove già acquisite non sufficienti a fare certezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, è investito del potere – dovere di esaminare se le prove già acquisite suggeriscano iniziative probatorie utili a superare l’incertezza. Del resto non vi era motivo di dubitare della riconducibilità alla formula legale della indispensabilità ai fini della decisione – nel quadro della natura dei rapporti oggetto del processo del lavoro e della presenza di poteri istruttori di ufficio anche in capo al giudice di primo grado – anche delle variegate esigenze di approfondimento istruttorio postulate da situazioni di incertezza probatoria, secondo linee interpretative già acquisite dalla giurisprudenza con riferimento al rito del lavoro.

5.5. Risulta coerente con i rilievi interpretativi che precedono e in particolare con i limiti all’ammissibilità di prove nuove in appello, su richiesta di parte e, nel processo del lavoro, anche d’ufficio, la decisione della Corte d’Appello di Napoli, tenuto conto altresì, che in presenza di assegnazioni a mansioni superiori per periodi non superiori, singolarmente considerati, al termine previsto dall’art. 2103 c.c., in relazione, nella fattispecie in esame all’art. 38 del CCNL di settore, grava sul datore di lavoro la prova di aver fatto ricorso a tali modalità nella gestione delle assegnazioni provvisorie per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente per il tramite di procedura concorsuale o selettiva, e per il periodo necessario alla definizione di essa, al fine di provare la mancanza di intento elusivo della disciplina della c.d. promozione automatica.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 16,00 per esborsi, oltre Euro duemila/00 per onorari, spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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