T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 492 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’odierno ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto, formatosi ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241/90, sull’istanza di accesso avanzata al fine di ottenere copia degli atti di seguito specificati, relativi all’assegnazione di incarichi dirigenziali per nuove strutture intermedie all’interno del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, avendo preso parte alla relativa selezione con la presentazione di apposita domanda di partecipazione:

1) graduatoria dei soggetti partecipanti; 2) verbali per la valutazione delle domande; 3) schede di valutazione per ogni dirigente candidato; 4) istanze dei candidati, con annesso curriculum vitae, risultati assegnatari degli incarichi di direzione; 5) schede di valutazione e relative istanze dei dirigenti assegnatari degli incarichi di direzione dei servizi relativi alle strutture della provincia di Agrigento.

Sostenendo di essere portatore di un interesse qualificato ad ottenere copia della documentazione richiesta, deduce: violazione degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione, arbitrio, ingiustizia manifesta.

Conclude per l’accoglimento del ricorso con ogni effetto in ordine all’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 08.09.2010, ricevuta dall’intimata amministrazione regionale in data 09.09.2010, con ordine di esibizione della richiesta documentazione.

B. – Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, il quale ha depositato documentazione, da cui si evince che l’istanza in interesse è stata parzialmente accolta (cfr. nota prot. n. 250 del 26.10.2010 del Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità Siciliana).

C. – Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011, su richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

A. – Il ricorso va, in parte, definito con declaratoria di cessata materia del contendere; per il resto, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Deve, infatti, darsi atto della sopravvenuta determinazione parzialmente positiva, contenuta nella nota n. 250 del 26.10.2010, con cui il resistente Assessorato ha accolto in parte l’istanza di accesso – quanto alla richiesta di visione delle istanze presentate dai candidati risultati assegnatari degli incarichi – motivando, per il resto, il diniego in ragione dell’inesistenza degli ulteriori atti richiesti (graduatoria; schede di valutazione; verbali): per tale parte (quanto, cioè, agli atti rilasciati), va dato atto della cessazione della materia del contendere.

Quanto, invece, al diniego espresso in ordine a tutti gli altri atti, cui il ricorrente aveva richiesto l’accesso, non essendo stato interposto ricorso avverso detto provvedimento sopravvenuto, il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241/90 va dichiarato improcedibile, atteso che parte ricorrente non trarrebbe alcuna utilità dalla decisione sulla legittimità o meno del comportamento originariamente omissivo serbato dalla resistente amministrazione.

E’ noto, invero, che la formazione del silenzio significativo sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi non rappresenta la fictio di un provvedimento tacito ma un mero fatto di legittimazione processuale, fermo rimanendo il poteredovere della P.A. di determinarsi con provvedimento espresso, positivo o negativo; cosa che, nel caso in specie, è avvenuta con l’adozione di una determinazione parzialmente negativa.

B. – Concludendo, ritiene il Collegio doversi dichiarare, in parte, la cessazione della materia del contendere; per il resto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

C. – Quanto alle spese di giudizio, in considerazione del parziale diniego di accesso in relazione ad atti rivelatisi inesistenti, può disporsi l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, secondo quanto specificato in motivazione; per il resto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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