Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-03-2011, n. 1697 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, le odierne appellate, quali associande in costituenda associazione temporanea di imprese, impugnavano il provvedimento, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità aveva escluso la loro offerta dalla procedura ristretta accelerata, indetta con bando di gara pubblicato sulla GURI del 22.2.2008 n. 23, per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi per il periodo 1.6.200830.9.2008 per l’importo complessivo di euro 288.000,00+Iva, con la previsione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Precisato che l’esclusione era stata motivata dalla Commissione Giudicatrice sulla base della ritenuta non rispondenza, "vista la relazione tecnica trasmessa in allegato all’offerta economica e verificata la campionatura presentata", dei contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo tipologia monouso in cartonplast "alle caratteristiche di cui al punto b) delle Norme Tecniche di Massima" (così il verbale della Commissione in data 23 maggio 2008), sostenevano le ricorrenti, per quanto qui più specificamente interessa, l’illegittimità dell’opposto provvedimento, sia perché "la non corrispondenza o conformità della campionatura alle condizioni indicate nelle norme tecniche di massima non è prevista quale causa di esclusione dalla gara" (pag. 4 ric. orig.), sia perché "le caratteristiche dei contenitori offerti, in ipotesi, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione qualitativa, supportata da idonea motivazione, da parte della Commissione Giudicatrice al fine dell’attribuzione del punteggio sull’offerta" (pag. 6 ric. orig.), sia, infine, perché "le ricorrenti hanno offerto in campionatura un contenitore monouso in polipropilene capolimero a struttura alveolare che, contrariamente a quanto asserito, soddisfa e risponde a tutte le caratteristiche indicate al punto b delle NTM come risulta dalla scheda tecnica e dalla certificazione di omologazione" (pag. 7 ric. orig.).

Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. accoglieva il ricorso nel suo petitum di annullamento, rilevando:

– "che le norme tecniche di massima prevedono unicamente – alla lett. b) – l’esclusione dei contenitori in cartone, mentre nessuna norma sanziona -come correttamente assunto da parte istante – l’esclusione dalla gara in caso di non corrispondenza/non conformità dei campioni offerti alle norme tecniche predette" (pag. 6);

– che v’è stata una "errata valutazione dei campioni di contenitori, che in ragione della denominazione, sono stati considerati evidentemente rientranti nella tipologia esclusa dalla gara per ovvi motivi di sicurezza igienica, senza attentamente prendere in esame la consistenza della materia di composizione" (ibidem);

– che, infine, " la valutazione della consistenza ed idoneità dei contenitori offerti avrebbe dovuto costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara ai fini dell’assegnazione del punteggio e non rientrando, al contrario, tra i motivi di esclusione dalla partecipazione" (pag. 7).

Avverso la predetta sentenza insorge l’Istituto Superiore di Sanità, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto, chiedendo la sua riforma e dunque la reiezione del ricorso di primo grado.

Non si sono costituite in giudizio le appellate.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 18 febbraio 2011.

L’appello è infondato.

Le appellate, in costituenda associazione temporanea di imprese, sono state escluse dalla gara di cui sopra, come s’è visto, sulla base della seguente motivazione: "la Commissione Giudicatrice, vista la relazione tecnica trasmessa in allegato all’offerta economica e verificata la campionatura presentata, ritiene che i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo tipologia monouso in cartonplast offerti, non rispondono alle caratteristiche di cui al punto b) delle Norme Tecniche di Massima" (così il verbale della Commissione in data 23 maggio 2008).

Sottolinea in proposito l’appellante che "la Stazione Appaltante con riguardo ai contenitori esterni di cui al punto b) delle predette Norme Tecniche di Massima, ha voluto sottolineare l’importanza e l’imprescindibilità dei caratteri della rigidità, della resistenza e della indeformabilità dei contenitori esterni mettendo in risalto, tra parentesi, l’esclusione nell’ambito della predetta fornitura, dei contenitori in cartone" (pag. 7 app.) e che "sebbene i contenitori… offerti dall’ATI possano essere considerati resistenti, l’assenza delle altre caratteristiche richieste… comporta l’impossibilità per la Commissione Giudicatrice di valutare positivamente l’offerta tecnica presentata" (pag. 8 app.).

Ciò posto, rileva il Collegio che, se può condividersi l’assunto dell’appellante secondo cui "non può non essere riconosciuto in capo all’amministrazione, che ha fissato nella documentazione di gara una serie di prescrizioni finalizzate al raggiungimento dei propri interessi pubblicistici e si è autovincolatra al loro contenuto, la possibilità di disporre l’esclusione, oltre che per ragioni di carattere formale, anche per violazioni sostanziali" (e ciò anche in mancanza di una comminatoria espressa di esclusione dell’offerta nella disciplina speciale di gara, giacché la presentazione di un’offerta non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato tecnico può essere qualificata come offerta "non appropriata", che, in quanto avente un oggetto del tutto diverso da quello descritto nel bando di gara, è di per sé inammissibile e non può che portare all’esclusione del concorrente dalla gara, dal momento che la difformità dell’offerta presentata rispetto alle dette specifiche tecniche impedisce all’ente erogatore di realizzare validamente il progetto per il quale è stata indetta la gara d’appalto: Corte Giustizia CE, sez. I, 4 giugno 2009), nel caso all’esame, da un’analisi attenta dei documenti tecnici di gara e degli altri atti depositati in giudizio, non è dato rilevare alcuna discrasia tra le caratteristiche tecniche richieste dalle Norme Tecniche di Massima per i contenitori esterni di cui si tratta (che devono essere, secondo le norme stesse, rigidi, resistenti ed indeformabili, con esclusione in ogni caso dei contenitori in cartone) e quelle del prodotto offerto nella gara de qua dalle odierne appellate, che, sulla base delle non contestate schede tecniche e certificazioni di omologazione depositate agli atti di gara e di causa, non sono in cartone (ma in polipropilene capolimero a struttura alveare, che la stessa certificazione di omologazione annovera nella tipologia della "plastica") e sono di materia rigida, resistente agli urti ed indeformabile, come espressamente risulta dal verbale di verifica in data 18 gennaio 2007, che ha portato alla loro omologazione proprio per gli usi previsti dal capitolato della gara di cui si tratta, avendo specifico riguardo alle stesse caratteristiche.

Deve essere sottolineato, pertanto, che se, come dedotto dallo stesso appellante, còmpito della Commissione Giudicatrice era quello di stabilire, in sede di preliminare valutazione di ammissibilità dell’offerta tecnica presentata, che nell’offerta stessa "non siano presenti contenitori di cartone" e che i contenitori esterni di cui all’offerta stessa "fossero rigidi, resistenti ed indeformabili", il pur indiscusso ambito di discrezionalità tecnica alla stessa spettante non le consentiva di immotivatamente (come in sostanza operato nella fattispecie all’esame in sede di enunciazione delle ragioni poste a base del provvedimento oggetto del giudizio) mettere in discussione il possesso delle richieste caratteristiche tecniche in capo a prodotti, che proprio in relazione a quelle caratteristiche, idoneamente comprovate, avevano conseguito l’omologazione per lo stesso uso previsto nella gara di cui si tratta; fermo, peraltro, il successivo potere di valutazione discrezionale, da parte della Commissione medesima, delle caratteristiche del prodotto offerto in sede di attribuzione degli specifici punteggi previsti dalla legge di gara in relazione a parametri predeterminati (nella gara all’esame, in particolare, in relazione al parametro "qualità", che la lettera di invito prevede appunto che sia riferito alla "valutazione dei materiali sottoposti a campionatura", alle "indicazioni contenute nella relazione tecnica" ed "agli altri elementi richiesti").

La sentenza di primo grado deve, in conclusione, essere condivisa nei limiti di cui sopra, sì che l’appello va respinto.

Nulla è da statuirsi circa le spese del presente grado, non essendosi costituite le appellate.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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