Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-03-2011, n. 11563 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.C., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, in data 13.5.2010, confermativa della sentenza 21.9.2009 con cui il Tribunale della stessa città l’aveva condannata, per il reato di truffa aggravata, alla pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 34,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ed alla recidiva contestate e ritenuta la continuazione con i fatti oggetto della sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Torino del 3.6.2008. La ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

erronea applicazione dell’art. 69 c.p., u.c. in relazione all’art. 99 c.p., comma 4 ed illogicità della motivazione quanto alla mancata esclusione della contestata recidiva reiterata,rapportata dalla Corte territoriale ai precedenti penali a carico dell’imputata;

erroneamente non si era tenuto conto che detta recidiva non era ricollegabile agli episodi di truffa, coevi a quello in esame, per i quali l’ A. aveva riportato condanna in autonomo giudizio e peraltro, i restanti precedenti penali riguardavano reati "differenti per indole e risalenti nel tempo". Il ricorso è manifestamente infondato.

L’applicazione della recidiva reiterata risulta correttamente motivata con riferimento alle precedenti condanne subite dall’imputato per truffa (ben venti episodi), per furto in abitazione (cinque episodi), violazione delle norme sull’uso delle carte di credito reati, contro il patrimonio e, quindi, della stessa indole di quello contestato nel procedimento de quo e ritenuti, logicamente, dalla Corte territoriale, anche in relazione alla continuità nel tempo della loro commissione(tra il 1985 ed il 2008), significativi di una spiccata professionalità criminale e pericolosità sociale, ostative all’esclusione della recidiva. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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