Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12454 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dei contribuenti concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro e INVIM per un immobile venduto dai contribuenti medesimi, privo di rendita catastale e per il quale essi avevano richiesto l’applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12;

Preso atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione;

Preso atto che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

Letta la memoria, depositata dalla parte ricorrente;

Rilevato che il ricorso è fondato su cinque motivi, con i primi due dei quali i contribuenti deducono la mancata notifica dell’appello che avrebbe determinato la nullità della sentenza e dell’intero procedimento;

Ritenuto che le censure sono fondate alla luce del principio espresso da questa Corte secondo cui: "Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex lune secondo il principio generale dettato dall’art. 156 cod. proc. civ., comma 2" (Cass. n. 1156 del 2008). Nel caso di specie la mancata costituzione della parte intimata in appello non ha sanato la nullità della notificazione del relativo atto perchè eseguita ai contribuenti direttamente e non nel domicilio eletto (circostanza che non appare contestata dall’amministrazione);

Ritenuto, pertanto, che debbano essere accolti i primi due motivi di ricorso, restando in ciò assorbiti i restanti motivi, e la sentenza impugnata debba essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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